Risarcimento danno biologico
Si può richiedere e ottenere il risarcimento per danno biologico quando ne ricorrono le condizioni stabilite dalla legge. Innanzitutto, è utile specificare cosa viene inteso dalla legislazione come danno biologico; all'articolo 13 del Decreto legislativo n.38/2000 il danno biologico viene definito come una “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. In queste poche parole si evince come in presenza di un danno accertato questo debba essere risarcito alla persona offesa indipendentemente dalle sue possibilità reddituali, cioè a differenza del danno patrimoniale possono essere risarciti anche soggetti che non producono patrimonio.
È utile specificare che all'interno del risarcimento del danno biologico vengono operate due differenziazioni: il danno fisico e il danno psichico. Il primo è relativo ai danni provocati al fisico e al benessere corporeo mentre nel secondo rientrano i casi di produzione di un danno alla salute psichica del danneggiato. Nella valutazione dell'entità del danno biologico deve essere accertata da un medico legale che nella sua relazione dovrà indicare i seguenti parametri: la gravità e la natura delle lesioni riscontrate nel soggetto; la durata e la natura dell'inabilità (che può essere parziale o totale); la percentuale di invalidità permanente riscontrata nel danneggiato; sussistenza di danni di tipo estetico; eventuali ripercussioni del danno biologico accertato sulle capacità lavorative del danneggiato.
In aggiunta, il medico legale può ritenere utile valutare che le spese mediche sostenute siano congrue con il danno riscontrato. Il medico legale prende come riferimento le tabelle previste dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private in materia di lesioni micropermanenti per i danni con percentuale inferiore al 9%, mentre per i danni con una percentuale più alta viene presa in considerazione una tabella prodotta da Tribunale di Milano che può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale.
Nei casi in cui non si proceda per solo risarcimento del danno biologico provocato da incidente stradale ma ci si trovi di fronte a un danno biologico di tipo morale o esistenziale, per la valutazione del danno non sono sufficienti le tabelle sopra indicate come stabilito dalla sentenza 22/09/2015 n. 18611 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione. La Corte si è espressa in tal senso per pervenire a una valutazione più corretta di quei casi in cui il danno alla qualità della vita e dell'equilibrio psicofisico non possono essere assorbite nella categoria del danno biologico fisico.
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