Dopo avere affrontato, in un altro articolo,
il tema dei diritti costituzionali sanciti dalla
Costituzione italiana all’articolo 24, andiamo più nel dettaglio, analizzando ora il
diritto alla difesa. Si tratta di un diritto inviolabile, che quindi non può essere limitato da altre esigenze come la velocità del processo, e che prevede la libertà delle parti in processo di esercitare pienamente le proprie ragioni. Nel diritto di difesa rientra il principio per cui non si può essere obbligati a rendere dichiarazioni di colpevolezza a proprio carico, né di parlare contro la propria volontà (diritto di tacere). Esistono poi il diritto di contestare i fatti per cui si è imputati (diritto di contestazione del fatto) e di nominare un proprio difensore.
Un altro elemento di questo diritto è quello di poter accedere al
patrocinio a spese dello Stato o
gratuito patrocinio. Si tratta di uno strumento che lo Stato mette a disposizione della persona non abbiente che debba essere rappresentata in giudizio o che debba agire per difendersi in un processo. Tramite il patrocinio, viene nominato un avvocato e la sua attività di assistenza si svolge a spese dello Stato. Il patrocinio può essere richiesto nell’ambito del processo civile e nelle procedure dette di volontaria giurisdizione, come
separazioni consensuali, divorzi congiunti e cause simili.
Per poter
accedere al gratuito patrocinio bisogna rispettare alcuni
requisiti. Innanzitutto, il
reddito imponibile del richiedente nell’anno precedente non deve aver superato 11.369,24 euro. Se però chi richiede il patrocinio convive con coniuge o altri famigliari, il reddito preso in considerazione è costituito dalla somma delle entrate di tutti i membri del nucleo famigliare: questa previsione però non è valida se la causa per cui si richiede l’assistenza riguarda una controversia con i propri famigliari. Possono infine fare richiesta i cittadini italiani, gli stranieri con permesso di soggiorno o cittadini dell’UE, gli apolidi ed enti o associazioni no profit.
La
domanda di ammissione deve essere presentata presso la
Segreteria dell’Ordine degli Avvocati competente per l’area in cui ha sede il magistrato del processo. Presso le sedi della Segreteria, verranno forniti i moduli necessari per completare la richiesta. La richiesta può però essere anche inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando fotocopia del documento di identità e segnalando, oltre alle generalità, certificazione del reddito e codice fiscale, se la causa è già pendente e la data dell’udienza successiva. Devono essere comunicate anche le generalità della controparte e, soprattutto, qualsiasi prova per avvalorare la propria posizione (documenti, testimoni, consulenze e così via).
Nel diritto di difesa, non si deve però confondere il patrocinio con
la difesa d’ufficio: questa scatta se l’imputato non nomina un proprio difensore.