La diffamazione online è
uno dei reati più comuni su internet: il web è infatti una grande opportunità per comunicare ed esprimere la propria opinione, ma molto spesso ci si dimentica che anche online ci sono dei limiti. Nonostante l’apparente libertà, anche su internet si può facilmente commettere il reato di diffamazione, se le nostro affermazioni ledono la reputazione di una terza persona.
Il
reato di diffamazione avviene quando
dichiarazioni espresse in assenza della persona offesa ne ledono la reputazione. La presenza o meno del diffamato distingue la diffamazione dall’ingiuria. È evidente dunque come il caso di internet sia molto particolare, dato che le dichiarazioni riportate su
siti, forum, blog o social network non avvengono certamente alla presenza fisica dell’offeso. Rientriamo dunque pienamente nell’ambito della diffamazione, dato che l’articolo 595 del codice penale prevede questo reato anche laddove si verifichi mediante un mezzo di pubblicità, così com’è considerata la rete. Quindi, la diffamazione online è più probabile di quanto non si possa pensare. Le pene sono le stesse previste per
la diffamazione ‘classica’.
Tuttavia, la diffamazione su internet pone alcuni
problemi pratici, come
la competenza territoriale del giudice e il caso particolare della
diffamazione via posta elettronica. La prima questione affronta il problema di chi deve giudicare una diffamazione online, informazione interessante anche per chi sporge denuncia. La giurisprudenza attualmente ritiene che la competenza spetti al giudice competente sulla residenza, dimora o domicilio dell’imputato. Dato che su internet può scrivere chiunque, anche molto distante da noi, il procedimento giudiziario si potrebbe tenere anche molto lontano dalla nostra residenza. Un altro elemento da considerare prima di sporgere denuncia.
Ancora più complesso il caso della
diffamazione via e-mail: oggi, i giudici tendono a equiparare un messaggio di posta elettronica a una lettera tradizionale. Questo implica che non si dovrebbe prevedere il reato di diffamazione online: ricordiamo infatti che la diffamazione, per essere tale, deve avvenire di fronte a testimoni e un messaggio che viene mandato a una singola persona, per quanto offensivo, non rientra in questo caso. Lo stesso accade anche se l’offeso inoltra a terze persona il messaggio. Tuttavia, cambia il giudizio in caso di un messaggio offensivo mandato volontariamente a più persone da parte di chi diffama (pensiamo a
una newsletter): in quel caso, la diffamazione online è una possibilità concreta.
Infine, si sta dibattendo in Parlamento
una nuova legge sulla diffamazione che potrebbe incidere molto sulla libertà di scrivere ed esprimersi anche su internet. Infatti le nuove regole, più dure in materia di diffamazione online, potrebbero non essere applicate solo alle testate giornalistiche, ma anche ai blog, finora relativamente liberi. La legge potrebbe portare fino a multe di 50.000 euro per chi diffonde consapevolmente notizie false. La stessa legge dovrebbe prevedere anche il diritto all'oblio, ossia la possibilità di eliminare dal web qualsiasi informazione personale ritenuta diffamatoria.