L’
atto di citazione è un procedimento del diritto processuale mediante il quale un soggetto, definito “attore”, propone un’attività volta a promuovere un provvedimento legale dinnanzi al giudice nei confronti del soggetto ritenuto colpevole di talune azioni, il quale è definito “convenuto”.
L’articolo 163 del Codice di procedura civile regolamenta l’atto di citazione il quale,
per essere considerato valido, deve contenere:
- Le informazioni relative al Tribunale ove si è presentata la domanda di provvedimento legale
- I dati anagrafici e le indicazioni sulla residenza e/o domicilio del soggetto che intenta la causa e di quella che viene chiamata in causa in quanto accusata di colpevolezza
- L’oggetto della domanda del ricorso
- Le prove in possesso dell’attore che intenta la causa
- I dati anagrafici del procuratore
- La data in cui è stata fissata l’udienza di comparizione di fronte al giudice in Tribunale
Quali sono le funzioni dell’atto di citazione? - Rappresenta la formulazione della domanda giurisdizionale presentata dall’attore che intenta la causa
- Apre la controversia con la controparte processuale sulla base della contesa generata dalla domanda giudiziale
- Rappresenta l’inizio della consecuzione degli atti, mediante il quale si sostanzia il processo ordinario di cognizione
Come presentare l’atto di citazione? Se si desidera presentare un atto di citazione in qualità di attori nei confronti di uno o più convenuti, è possibile recarsi presso un avvocato o dal
Giudice di Pace, qualora la causa abbia un valore inferiore i 516 euro. E’ possibile compilare l’atto di citazione presso lo studio dell’avvocato o Giudice di Pace mediante un modello standard, oppure scaricarlo online sulla pagina dei
giudici di pace o facendoselo inviare mediante posta elettronica dal proprio avvocato. Dopo aver immesso le informazioni relative alle generalità e residenza delle parti, occorre consegnare o inoltrare l’atto all’Autorità competente, con allegati i documenti relativi alle prove e alla presenza di testimoni disposti a deporre in proprio favore. Sarà l’Autorità a compilare la parte relativa alle informazioni sul procuratore che seguirà la causa, il Tribunale territoriale e la data della prima udienza di fronte al giudice.
Quali sono i tempi? Quando si presenta il ricorso mediante l’atto di citazione, occorre che l’attore conceda alla controparte un numero di giorni minimo per la fissazione della data della prima udienza. Dalla data in cui avviene la notifica dell’atto di citazione al convenuto (ovvero al parte chiamata in causa), gli si deve concedere un tempo minimo di 90 giorni prima della prima udienza (45 per il Giudice di Pace), qualora la parte risiedesse in Italia, 150 giorni nel caso in cui risiedesse all’estero.
Quando è considerato nullo l’atto di citazione? - Qualora fossero stati omessi o fossero incerti i dati anagrafici delle parti
- Qualora fossero incomplete le indicazioni sull’Autorità giudiziaria che seguirà il processo
- Qualora non fosse indicata la data dell’udienza di comparizione
- Qualora il termine di comparizione fosse inferiore ai limiti stabiliti dalla legge
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