L’amministratore di sostegno è una figura volta a tutelare le persone che, a causa di una menomazione fisica o psichica o di un’infermità, anche parziale, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Si tratta di una figura di sostegno e assistenza, che spesso si confonde con quella del tutore o del curatore. In tutti i casi, questo compito viene assegnato dal
giudice tutelare, con apposita nomina.
Per poter ottenere un amministratore di sostegno è necessario presentare un ricorso presso il Tribunale. Possono esporre la richiesta lo stesso beneficiario, ma anche il coniuge, una persona stabilmente convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado, il tutore e curatore, il pubblico ministero. Solitamente, le persone che necessitano di un amministratore sono
gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, i detenuti o i malati terminali. Persone che, per motivi molto diversi, non possono curare i propri interessi direttamente (pensiamo ad esempio alla compravendita di un immobile) e necessitano dunque di un sostegno.
Le persone che possono presentare il ricorso non coincidono però con quelle che possono poi effettivamente svolgere le funzioni di sostegno: possono diventare amministratori solo il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente (si tratta di uno dei
nuovi diritti delle coppie di fatto), il genitore, il figlio, il fratello o sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite tramite testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sarà il giudice tutelare comunque a scegliere la figura adatta.
Come si accennava in precedenza, spesso la figura dell’amministratore di sostegno
viene confusa con quella del tutore o del curatore. Quest’ultimo assiste la persona incapace, mentre il tutore lo rappresenta e lo sostituisce nella gestione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio e non solo. In realtà, il mandato dell’amministratore viene invece stabilito dal giudice tutelare caso per caso.
Molti atti potranno essere svolti dall’amministratore di sostegno senza alcuna autorizzazione, ma per i più importanti è richiesto
l’assenso del giudice: fra questi, figurano la compravendita di un immobile o l’investimento di denaro. L’amministratore deve poi presentare ogni anno un rendiconto della gestione economica. Infine, il giudice può anche fissare una soglia massima per le spese ordinarie a disposizione dell’amministratore, che dovrà anche chiedere l’autorizzazione per ogni atto di straordinaria amministrazione, come l’accesso a un mutuo o la firma di un atto notarile.