L’accollo del debito è, ai sensi dell’
articolo 1273 del codice civile, un accordo tra debitore e un terzo, sulla base del quale l’accollante assume il debito che il primo ha nei confronti del creditore. Il creditore, dunque, sulla base della procedura del contratto di accollo del debito, rimane estraneo rispetto alla convenzione dell’accollo stesso. Questa procedura, quindi, determina che l’accollante sia obbligato nei confronti dell’accollato a procurargli la liberazione, ovvero a tenerlo indenne dal debito.
L’accollo di debito si verifica quindi quando il debitore e un terzo raggiungono un accordo secondo cui il terzo assume il debito dell’altro su di sé. Anche il creditore può aderire alla convenzione, rendendo così’ la stipulazione del contratto di accollo a suo favore come irrevocabile.
Si può perciò definire l’accollo del debito come un
istituto giuridico a tutti gli effetti che permette di
estinguere concretamente l’obbligazione tributaria. L’assunzione del debito altrui può avvenire o con un accordo per accollo interno o per accollo esterno.
Nel caso di accollo interno, si parla di un accordo derivante dagli effetti della convenzione interna tra debitore e terzo; nel caso dell’accollo esterno, invece, di un accordo derivante da una convenzione aperta all'adesione del creditore, che acquista conseguentemente anche il diritto nei confronti dell’accollante.
Anche lo
Statuto del Contribuente ha riconosciuto in modo chiaro la legittimità dell’accollo del debito in ambito tributario. Sulla base dell’
articolo 8 dello Statuto infatti, è previstol’accollo del debito d’imposta ma escludendo che possa verificarsi la liberazione del contribuente originario. Questo vuol dire che il primo debitore, ovvero l’accollato, dovrà continuare a rispondere unitamente all'accollante.
Riassumendo, dunque, l’accollo del debito si ha quando il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro. L’adesione del creditore comporta sostanzialmente la
liberazione del debitore originario solo nel caso in cui ciò costituisca condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Ovviamente, nel caso non avvenisse la liberazione del debitore, questi rimarrà obbligato in solido col terzo.
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