Il
Durc,
Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un documento che attesta la regolarità dei versamenti contributivi di un'azienda. Il certificato Durc comprova gli avvenuti pagamenti regolari verso
Inps,
Inail, e Casse edili, nel rispetto della normativa vigente in merito ai requisiti di regolarità delle aziende.
Il Durc può essere
richiesto dalle aziende a uno degli enti, Inps, Inail e Casse edili, e sarà comprensivo di tutte le attestazioni. Questo è possibile dal 2003, grazie alla convenzione unica stipulata dagli enti, e consente un'unica richiesta invece di tre diverse, come avveniva in passato.
Il Durc può essere richiesto dall'azienda interessata o da un suo intermediario, come consulenti del lavoro e associazioni di categoria muniti di delega per la richiesta, dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, da Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti, dalle Società di attestazione qualità delle aziende che effettuano lavori pubblici.
La
normativa Durc è ampia e articolata: il primo documento in materia di certificazione di regolarità contributiva risale al 1965 e nel corso degli anni è stata più volte modificata, fino alla versione del 2008, con cui si stabiliscono le modalità di rilascio del Durc e i benefici normativi, oltre al termine di presentazione dei documenti e quella del 2009 in cui vengono integrate e corrette le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Per richiedere il Durc si può accedere
online ai siti di Inps e Inail inserendo i dati di accesso che vengono rilasciati a aziende e intermediari per usufruire dei servizi dedicati. Stazioni appaltanti e SOA, Società Organismi Attestazione, possono accedere anche al sito
www.sportellounicoprevidenziale.it. Il Durc si può richiedere anche in via cartacea tramite i moduli reperibili in ogni sede Inps, Inail e Casse edili.
A seguito della richiesta, il Durc viene inviato a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo indicato dal richiedente o tramite e-mail ai soli indirizzi PEC, Posta Elettronica Certificata.