Il
fondo di solidarietà residuale è stato previsto dalla
legge 92/2012 c.d. della Riforma Fornero secondo cui, a partire dall’1 gennaio 2014, è divenuto possibile
attivare un fondo di questo tipo così da assicurare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di quindici dipendenti che appartengono a settori non inseriti all’interno del campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
Il fondo di solidarietà residuale è stato i
stituito presso l’Inps con decreto del 7/2/2014. A decorrere dall’1 gennaio 2014 tutte le imprese che rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione del fondo residuale sono tenute a versare un contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.
Il fondo di solidarietà Inps viene gestito dall'Istituto di previdenza sociale con la finalità di
tutelare i lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa di integrazione salariale, e quindi dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Non solo, offre anche una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa derivanti da eventi transitori non imputabili agli operai o all’imprenditore, e quindi anche situazioni contingenti di mercato, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
Il fondo di solidarietà residuale riguarda tutte quelle imprese che impiegano
più di quindici dipendenti e che, per legge, non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione. Si tratta di un fondo alternativo a un eventuale fondo di solidarietà bilaterale.
Oltre al
contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, il fondo di solidarietà residuale si finanzia anche con un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra per diversi motivi alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il contributo che il datore di lavoro dovrà versare verrà
calcolato sulla base delle retribuzioni: 3% per le aziende fino a 50 dipendenti, 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 inoltre, sono considerati destinatari delle prestazioni del fondo di solidarietà residuale tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e gli apprendisti, ma non i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
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