L’indennità di
mobilità va ad indicare una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto il loro posto di lavoro a seguito di licenziamento e che sono iscritti alle
liste di mobilità. A normare la mobilità c’è la
legge del 23 luglio 1991 n.223 che, data la particolarità della prestazione, prevede disposizioni specifiche per tutto quello che riguarda i requisiti che i lavoratori dovranno ottemperare per accedervi.
Non solo, anche le aziende con la mobilità dovranno eseguire una procedura particolare prima di procedere ai licenziamenti di tutti o di alcuni dei propri dipendenti.
La mobilità ordinaria sancisce il diritto di prelazione della durata di 6 mesi all'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da parte del datore di lavoro che, superata una congiuntura negativa, si trovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori.
Questo significa che l’azienda dovrà
dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità che nel frattempo non abbiano trovato un’altra occupazione. La mobilità lavorativa ha una
durata più lunga rispetto alle altre prestazioni di disoccupazione (ad esempio, la
cassa integrazione) ed è pari
per i primi 12 mesi al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito, e
all’80% del predetto importo per i periodi successivi.
La mobilità ordinaria è quindi una forma di ammortizzatore sociale attivata a sostegno di alcune specifiche categorie di lavoratori che, a causa di un licenziamento collettivo, perdono il loro posto di lavoro. A questi lavoratori, lo Stato garantisce una indennità sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo e per favorire un reinserimento nel mondo del lavoro.
La mobilità ordinaria è prevista e disciplinata dalla legge n.223/91 ed è uno degli strumenti previsti dagli
ammortizzatori sociali per sostenere lavoratori in difficoltà. A differenza della cassa integrazione comunque la mobilità è un preludio al licenziamento definitivo dei lavoratori e la sua finalità è quella di rendere meno drammatica la situazione finanziaria dei lavoratori.
La
mobilità in deroga, invece, è una indennità che garantisce ai lavoratori licenziati che non possono fruire degli ammortizzatori ordinari un
reddito sostitutivo della retribuzione. Possono beneficiare della mobilità in deroga tutti i lavoratori licenziati individuati da specifici decreti regionali e provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese individuate dall'articolo 2082 del codice civile per cui non sussistono condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
Questo implica che la mobilità in deroga
non potrà essere più concessa dopo un periodo di Aspi o Mini-Aspi, mobilità ordinaria o NASPI.
Riceverai una mail con le istruzioni per la pubblicazione del tuo commento.
I commenti sono moderati.