Il
Decreto ingiuntivo, disciplinato dall’
articolo 633 del Codice di Procedura Civile, regola l’attuazione del pagamento, da parte di un debitore, di una somma di denaro che quest’ultimo deve restituire al creditore, oppure la resa di beni che questo gli aveva concesso in prestito. E’ un provvedimento giudiziario che viene attuato dal giudice territoriale competente e riguarda denaro o beni mobili, mentre la restituzione dei beni immobili è esclusa dalla possibilità di richiesta del decreto ingiuntivo.
E’ possibile opporsi al Decreto ingiuntivo? La risposta è sì.
Nel caso in cui l’ingiunto ritenga non corretta la condanna, può impugnare il decreto emesso nei suoi confronti appellandosi alla
Legge 218/2011. L’ingiunto deve proporre un atto di citazione di fronte all’ufficio giudiziario che ha trasmesso il decreto ingiuntivo, in un tempo massimo di
40 giorni da quando è stata emessa la notifica. A seguito della trasmissione dell’opposizione, il giudizio avviene sulla base delle norme del procedimento ordinario, anche se i termini di comparizione sono abbreviati a 20 giorni.
L’opposizione riguarda la seconda parte, non obbligatoria ma facoltativa, del procedimento monitorio (in quanto la prima parte è relativa all’ingiunzione).
Qualora si presentassero gravi motivi il giudice competente ha la facoltà, su richiesta dell’opponente, di interrompere l’esecuzione provvisoria di ingiunzione mediante un’ordinanza non impugnabile. Nel caso invece in cui il decreto ingiuntivo non fosse provvisoriamente esecutivo il giudice territoriale può concedere la provvisoria esecuzione nei casi in cui l’opposizione non fosse di rapida soluzione o non fosse fondata su prove scritte.
Come si effettua? Per attuare la procedura occorre recarsi da un avvocato (o Giudice di Pace, nel caso in cui la causa avesse un valore inferiore i 1100 euro) e conferirgli la procura: esso si occuperà di curare tutti gli aspetti formali della difesa e introdurrà una vera e propria causa, mediante atto di citazione o di ricorso (in base alla materia in cui il decreto di ingiunzione è stato emesso). Nell’atto di citazione, la parte ingiunta deve indicare e provare le ragioni per cui afferma la non esistenza del credito.
Il ricorso deve essere presentato in duplice copia al Tribunale e la richiesta deve contenere, quali informazioni: - I dati anagrafici dei contendenti (creditore e debitore)
- Le motivazioni della richiesta di opposizione, con le prove scritte che attestano l’inesistenza del credito
- L’oggetto e le conclusioni compilate da parte dell’avvocato o Giudice di pace che assiste la parte ingiunta
- La specificazione dell’ufficio giudiziario a cui è rivolta la richiesta di opposizione
A questo punto il giudice, dopo un’attenta analisi, potrà accogliere, rigettare o sospendere a richiesta di opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui l’esito del decreto ingiuntivo fosse positivo il debitore dovrà provvedere al pagamento del denaro o la restituzione dei beni entro
30 giorni mentre, qualora l’esito fosse a favore della parte ingiunta, quest’ultima sarà prosciolta da tutte le accuse.
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