La
mediazione obbligatoria è un’attività che viene svolta da parte di un mediatore (ovvero una terza parte imparziale), finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di una soluzione non conflittuale qualora vi fosse una controversia. La figura del mediatore è molto importante, dal momento che ha il compito di stabilire l’interesse primario delle parti e condurle alla ricerca di un accordo che possa soddisfarle entrambe.
Il
Decreto Legislativo 69/2013 regola la mediazione, stabilendo la sua
obbligatorietà all’articolo 5 qualora vi siano controversie che riguardano:
- Risarcimenti di danni per responsabilità medica
- Risarcimenti di danni relativi alla circolazione di veicoli
- Risarcimenti di danni per diffamazione
- Contratti bancari o assicurativi
Qual è la differenza tra mediazione obbligatoria e la conciliazione? - La mediazione obbligatoria è il procedimento finalizzato all’ottenimento di un accordo tra due parti in contrasto
- La conciliazione è il risultato finale di questo procedimento, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti interessate nel processo di mediazione
Come si presenta la domanda di mediazione? Occorre presentare la domanda mediante il deposito di una istanza a uno degli organismi di mediazione presenti a livello territoriale, i quali devono essere iscritti al registro dei mediatori presso il
Ministero della Giustizia. Qualora si presentasse la domanda di mediazione presso due differenti organismi, farà fede la data del deposito dell’istanza e, quindi, verrà data priorità a quella depositata prima.
Dal momento in cui si consegna la domanda l’organismo deputato alla causa ha tempo fino a
30 giorni per fissare il primo incontro tra le parti, designando colui o colei che svolgerà il ruolo di mediatore (questa figura può essere scelta liberamente, ma solo qualora vi fosse un accordo congiunto tra le parti). Nel corso del primo incontro, durante il quale è obbligatoria la presenza di un avvocato per ciascuna delle parti, il mediatore ha il compito di illustrare il processo di mediazione alla parti e le invita a esprimersi sulla volontà o meno di proseguire con la mediazione. Nel caso in cui la controparte non si presentasse al primo incontro, o qualora non volesse proseguire nella mediazione, l’Organismo redigerà il verbale attestando il termine della mediazione obbligatoria.
Cosa succede qualora si raggiungesse un accordo? Il processo di mediazione obbligatoria termina e il mediatore redige il testo dell’accordo di conciliazione, il quale deve essere firmato dalle parti e dai loro avvocati.
E qualora non si raggiungesse un accordo? Il mediatore può formulare una proposta di mediazione che viene comunicata alle parti, la quale può essere accettata o meno: nel caso in cui venisse respinta, il mediatore deve redigere un verbale di fallita conciliazione.
Quali sono i tempi e i costi? Il procedimento ha una durata massima di
3 mesi.
Le spese fisse per l’avvio della mediazione sono di
40 euro per ciascuna parte. Il Ministero della Giustizia ha inoltre stabilito le indennità in base al valore della controversia (i cui estremi sono 65 euro per controverse fino ai 1000 euro; 5200 euro per controversie comprese tra i 2.500.001 e i 5.000.000 euro), le quali possono essere aumentate o diminuite a seconda delle specifiche situazioni.
Nel caso in cui una o entrambe le parti, dopo il primo incontro o antecedentemente, non volessero proseguire con la mediazione, dovranno pagare solamente l’indennità.
E’ possibile richiedere la mediazione mediante il
gratuito patrocinio qualora si avessero i requisiti di reddito per accedervi (il limite di reddito è di 11.369,24 euro): per richiedere tale mediazione occorre depositare presso l'
Organismo di Conciliazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, in tal caso, la parte non dovrà pagare alcuna somma all’organismo né al mediatore, neanche l’indennità.
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