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Quote successione

Quote successione
Nella successione testamentaria una parte del patrimonio è riservata ai cosiddetti legittimari o riservatari, anche se questo è contrario alla volontà espressa dal testatore che, quindi, non può disporne a favore di altri, né con il testamento, né con donazioni antecedenti la morte. Limitando la libertà di disporre con il proprio testamento, la legge italiana protegge i congiunti più stretti.

I soggetti che hanno diritto alla riserva sono:

  • Il coniuge.
  • I figli, o i loro discendenti se i figli sono già morti.
  • I genitori, in assenza di figli.

Il codice civile stabilisce chiaramente quali sono le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè quali siano le parti delle quali un testatore può liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti siano invece essere riservate ai riservatari, quote sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcun genere da parte del testatore.

Le quote di riserva differiscono, a seconda di quali e quante sono le persone che hanno diritto alla riserva; ad esempio: in caso di assenza di coniuge, la legge riserva metà del patrimonio al figlio ma se i figli sono più di uno, la quota di riserva a loro riservata sale ai due terzi.

Il patrimonio caduto in successione, al quale è stata sottratta la quota di riserva, rappresenta la quota disponibile ovvero la parte di patrimonio che può essere liberamente disposta, senza vincolo alcuno. Ad esempio: se il testatore lascia coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto ad un quarto del patrimonio, i figli ad un quarto ciascuno e il residuo quarto costituirà la quota disponibile.

Ecco quali sono le quote predisposte dalla legge per i legittimari:

FIGLI: Nel caso in cui il genitore, lasci un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio. L’altra metà corrisponde alla quota disponibile.
Nel caso in cui i figli siano due o più, la quota spettante è pari ai due terzi. La quota disponibile equivarrà ad un terzo.

ASCENDENTI: Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio. La quota disponibile corrisponde ai due terzi.

CONIUGE: Al coniuge viene riservata la metà del patrimonio.
Al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa di residenza se questa era di proprietà della persona dalla quale si eredita o se questa era un bene comune.

CONIUGE E FIGLI: La quota spettante al coniuge è di un terzo (oltre al diritto di abitazione), così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo.
Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti. Al coniuge va un quarto del patrimonio e un mezzo, da dividersi in parti uguali, spetta ai figli.

CONIUGE CON ASCENDENTI: Al coniuge va la metà del patrimonio e agli ascendenti, un quarto. Il diritto di abitazione, va come sempre, al coniuge.