Negli ultimi anni, sono state
molteplici le
modifiche apportate alla normativa sulle pensioni: variazioni che toccano indistintamente requisiti contributivi, scatti di anzianità o gli assegni stessi.
Riassumiamo qui alcuni punti di generale interesse e le principali novità legate all’anno in corso:
- Le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 sono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
- La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012 si consegue a 62 anni ed entro il 2018 arriverà ai 66 anni di età per avere la completa e totale parità fra uomo e donna.
- A seguito della riforma Fornero del 2011 che ambisce alla parità anagrafica dei ritiri dal lavoro fra uomini e donne, nel 2014 le donne dipendenti (ad eccezione delle nate prima del 30 settembre 1951) che lavorano nel settore privato devono aver maturato 63 anni e 9 mesi di anzianità per poter accedere al trattamento pensionistico mentre le lavoratrici professioniste o autonome devono aver maturato 64 anni e 9 mesi. Le donne che lavorano nel settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni. Gli uomini che lavorano nel settore privato, nell’anno corrente, devono aver raggiunto i 66 ani e 3 mesi.
- Sul fronte contributivo per accedere alla pensione nel 2014, gli uomini dovranno aver versato 42 anni e 6 mesi e le donne 41 anni e 6 mesi.
- Nel 2014 sono stati modificati anche i parametri di reddito per il calcolo dell’integrazione alla pensione minima. L’integrazione, sostanzialmente, viene riconosciuta pari al 2% per ogni anno di versamenti ma solo quando si soddisfano anche i seguenti requisiti: la somma è ad un livello più basso rispetto al minimo stabilito dalla legge, non si hanno altre fonti di reddito e il reddito famigliare di coppia rientra sotto la soglia di quattro volte il minimo stabilito (13.035,88 euro - reddito individuale oppure 26.071,76 euro reddito famigliare – escludono l’integrazione mentre 6.517,94 euro è il reddito personale al di sotto del quale l’integrazione è riconosciuta).
- Il minimo di pensione definito per il 2014, è pari a 501,38 euro al mese.
Al termine di questo breve riassunto dedicato alla riforma delle pensioni, si ricorda che per conoscere il proprio
stato contributivo, è possibile fare riferimento al sito dell’INPS oppure consultare uno dei tanti portali che offrono la possibilità di fare un
calcolo relativo all'ammontare della propria pensione pubblica inserendo alcuni semplici dati (
IlSole24Ore,
LaRepubblica,
Corriere,
QuiFinanza).
Per avere maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nella sezione dedicata alla
Riforma delle Pensioni.