Riforma pensioni

Negli ultimi anni, sono state molteplici le modifiche apportate alla normativa sulle pensioni: variazioni che toccano indistintamente requisiti contributivi, scatti di anzianità o gli assegni stessi.
Riassumiamo qui alcuni punti di generale interesse e le principali novità legate all’anno in corso:
Al termine di questo breve riassunto dedicato alla riforma delle pensioni, si ricorda che per conoscere il proprio stato contributivo, è possibile fare riferimento al sito dell’INPS oppure consultare uno dei tanti portali che offrono la possibilità di fare un calcolo relativo all'ammontare della propria pensione pubblica inserendo alcuni semplici dati (IlSole24Ore, LaRepubblica, Corriere, QuiFinanza).
Per avere maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nella sezione dedicata alla Riforma delle Pensioni.
Riassumiamo qui alcuni punti di generale interesse e le principali novità legate all’anno in corso:
- Le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 sono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
- La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012 si consegue a 62 anni ed entro il 2018 arriverà ai 66 anni di età per avere la completa e totale parità fra uomo e donna.
- A seguito della riforma Fornero del 2011 che ambisce alla parità anagrafica dei ritiri dal lavoro fra uomini e donne, nel 2014 le donne dipendenti (ad eccezione delle nate prima del 30 settembre 1951) che lavorano nel settore privato devono aver maturato 63 anni e 9 mesi di anzianità per poter accedere al trattamento pensionistico mentre le lavoratrici professioniste o autonome devono aver maturato 64 anni e 9 mesi. Le donne che lavorano nel settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni. Gli uomini che lavorano nel settore privato, nell’anno corrente, devono aver raggiunto i 66 ani e 3 mesi.
- Sul fronte contributivo per accedere alla pensione nel 2014, gli uomini dovranno aver versato 42 anni e 6 mesi e le donne 41 anni e 6 mesi.
- Nel 2014 sono stati modificati anche i parametri di reddito per il calcolo dell’integrazione alla pensione minima. L’integrazione, sostanzialmente, viene riconosciuta pari al 2% per ogni anno di versamenti ma solo quando si soddisfano anche i seguenti requisiti: la somma è ad un livello più basso rispetto al minimo stabilito dalla legge, non si hanno altre fonti di reddito e il reddito famigliare di coppia rientra sotto la soglia di quattro volte il minimo stabilito (13.035,88 euro - reddito individuale oppure 26.071,76 euro reddito famigliare – escludono l’integrazione mentre 6.517,94 euro è il reddito personale al di sotto del quale l’integrazione è riconosciuta).
- Il minimo di pensione definito per il 2014, è pari a 501,38 euro al mese.
Al termine di questo breve riassunto dedicato alla riforma delle pensioni, si ricorda che per conoscere il proprio stato contributivo, è possibile fare riferimento al sito dell’INPS oppure consultare uno dei tanti portali che offrono la possibilità di fare un calcolo relativo all'ammontare della propria pensione pubblica inserendo alcuni semplici dati (IlSole24Ore, LaRepubblica, Corriere, QuiFinanza).
Per avere maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nella sezione dedicata alla Riforma delle Pensioni.