Il
contributo Fap, Fondo Adeguamento Pensioni, è una delle voci presenti nella busta paga dei lavoratori dipendenti. L'aliquota applicata per questa trattenuta, a carico del lavoratore, è del 9,19 per cento per le aziende con meno di 15 dipendenti, e sale al 9,49 per cento per le aziende con più di 15 dipendenti. Lo 0,30 per cento aggiuntivo viene destinato al fondo per la cassa integrazione, ammortizzatore sociale che non è previsto per le aziende con meno di 15 dipendenti.
L'
aliquota del contributo Fap viene applicata sull'importo lordo della busta paga e prevede delle riduzioni di aliquota per i contratti di apprendistato; l'aliquota applicata a questa tipologia di lavoratori, infatti, scende dal 9,49 per cento al 5,84 per cento. Per le cooperative, invece, esiste la possibilità del versamento dei contributi in convenzione, cioè applicando l'aliquota prevista per il tipo di contratto e per il tipo di azienda ma su un numero inferiore di ore rispetto a quelle lavorate effettivamente.
Questo contributo è l'equivalente dell'
Ivs per commercianti e artigiani ed è destinato alla futura pensione del lavoratore. Oltre ai contributi da lavoro che vengono versati dal datore di lavoro per l'attività svolta, il Fap è versato direttamente dal lavoratore in qualità di contributo obbligatorio e si intende versato per adeguare l'importo della pensione che si riceverà con il costo della vita, calcolato in base a stime di aumento che si basano sul trend storico degli aumenti, definiti di anno in anno dall'Istat.
La differenza tra contributi Ivs e Fap è davvero minima: nel primo caso, i contributi versati sono destinati a un fondo per invalidità, vecchiaia e superstiti; nel caso del Fap, invece, oltre alle voci previste dall'
Ivs, i contributi versati sono destinati a un fondo pensione che prevede anche la sola pensione da lavoro e non necessariamente per anzianità o vecchiaia.
Una volta giunti all'età pensionabile, il calcolo della rendita mensile erogata dall'
Inps sarà effettuato sui contributi versati dal datore di lavoro per tutta la durata della vita lavorativa e su quelli versati dal lavoratore dipendente. Dopo la riforma delle pensioni del 2011, infatti, la pensione verrà calcolata in modo contributivo, cioè sulle annualità di contributi versati e non più sulla media delle ultime buste paga ricevute, come invece avveniva prima del 2011.