Nel corso degli anni le varie riforme attuate dal Ministero del Lavoro hanno cambiato parzialmente alcune tipologie contrattuali. Il
lavoro interinale è stato infatti modificato dalla cosiddetta
legge Biagi (
D. lgs. n° 276 del 2003) nella figura di somministrazione del lavoro a tempo all'interno del pacchetto Treu. La somministrazione del lavoro è una delle tipologie di rapporto di lavoro che prevede la presenza di tre attori coinvolti: il lavoratore, l'azienda che ha bisogno del lavoratore e l'azienda che si occupa di trovare il lavoratore richiesto (
agenzia interinale).
Il rapporto di lavoro costituente la
somministrazione del lavoro viene così tutelato dall'Agenzia del lavoro preposta alla ricerca e alla stipula del contratto tra lavoratore e azienda. Le
agenzie interinali sono registrate in un apposito Albo istituito per legge dal Ministero del lavoro (
elenco agenzie per il lavoro). La specificità della mansione, cioè la missione in gergo, descrive quali saranno le attività comprese nella prestazione professionale. L'utilizzatore è tenuto a riservare al lavoratore condizioni non inferiori a quelle dei suoi pari mansione già retribuiti dall'azienda utilizzatrice ma non esercita potere disciplinare che rimane appannaggio del somministratore, cioè dell'agenzia interinale.
Tra il lavoratore e il somministratore possono essere stipulati contratti a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Il contratto a tempo indeterminato in questa tipologia di rapporto di lavoro è stato abolito con la L. 247/2007 ma è stato reintrodotto con opportune modifiche tramite la Legge Finanziaria del 2010.
Nel contratto a tempo determinato, che sia esso a tempo pieno o parziale, si può procedere alla
continuità del rapporto lavorativo fino a un periodo di non oltre 36 mesi, salvo casi in cui il limite giunge a 42 mesi quando nei primi 24 il periodo iniziale non sia stato già prorogato due volte; in ogni caso
non si possono superare le sei proroghe. A differenza del contratto a termine, il lavoro a somministrazione permette al somministratore di stipulare più contratti con il lavoratore senza limiti di intervallo di tempo.
Nel caso in cui il somministratore (agenzia interinale) non provveda a versare i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi, il lavoratore può richiederli all'utilizzatore che è obbligato per legge a provvedere.