Agenzie interinali

Nel corso degli anni le varie riforme attuate dal Ministero del Lavoro hanno cambiato parzialmente alcune tipologie contrattuali. Il lavoro interinale è stato infatti modificato dalla cosiddetta legge Biagi (D. lgs. n° 276 del 2003) nella figura di somministrazione del lavoro a tempo all'interno del pacchetto Treu. La somministrazione del lavoro è una delle tipologie di rapporto di lavoro che prevede la presenza di tre attori coinvolti: il lavoratore, l'azienda che ha bisogno del lavoratore e l'azienda che si occupa di trovare il lavoratore richiesto (agenzia interinale).
Il rapporto di lavoro costituente la somministrazione del lavoro viene così tutelato dall'Agenzia del lavoro preposta alla ricerca e alla stipula del contratto tra lavoratore e azienda. Le agenzie interinali sono registrate in un apposito Albo istituito per legge dal Ministero del lavoro (elenco agenzie per il lavoro). La specificità della mansione, cioè la missione in gergo, descrive quali saranno le attività comprese nella prestazione professionale. L'utilizzatore è tenuto a riservare al lavoratore condizioni non inferiori a quelle dei suoi pari mansione già retribuiti dall'azienda utilizzatrice ma non esercita potere disciplinare che rimane appannaggio del somministratore, cioè dell'agenzia interinale.
Tra il lavoratore e il somministratore possono essere stipulati contratti a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Il contratto a tempo indeterminato in questa tipologia di rapporto di lavoro è stato abolito con la L. 247/2007 ma è stato reintrodotto con opportune modifiche tramite la Legge Finanziaria del 2010.
Nel contratto a tempo determinato, che sia esso a tempo pieno o parziale, si può procedere alla continuità del rapporto lavorativo fino a un periodo di non oltre 36 mesi, salvo casi in cui il limite giunge a 42 mesi quando nei primi 24 il periodo iniziale non sia stato già prorogato due volte; in ogni caso non si possono superare le sei proroghe. A differenza del contratto a termine, il lavoro a somministrazione permette al somministratore di stipulare più contratti con il lavoratore senza limiti di intervallo di tempo.
Nel caso in cui il somministratore (agenzia interinale) non provveda a versare i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi, il lavoratore può richiederli all'utilizzatore che è obbligato per legge a provvedere.
Il rapporto di lavoro costituente la somministrazione del lavoro viene così tutelato dall'Agenzia del lavoro preposta alla ricerca e alla stipula del contratto tra lavoratore e azienda. Le agenzie interinali sono registrate in un apposito Albo istituito per legge dal Ministero del lavoro (elenco agenzie per il lavoro). La specificità della mansione, cioè la missione in gergo, descrive quali saranno le attività comprese nella prestazione professionale. L'utilizzatore è tenuto a riservare al lavoratore condizioni non inferiori a quelle dei suoi pari mansione già retribuiti dall'azienda utilizzatrice ma non esercita potere disciplinare che rimane appannaggio del somministratore, cioè dell'agenzia interinale.
Tra il lavoratore e il somministratore possono essere stipulati contratti a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Il contratto a tempo indeterminato in questa tipologia di rapporto di lavoro è stato abolito con la L. 247/2007 ma è stato reintrodotto con opportune modifiche tramite la Legge Finanziaria del 2010.
Nel contratto a tempo determinato, che sia esso a tempo pieno o parziale, si può procedere alla continuità del rapporto lavorativo fino a un periodo di non oltre 36 mesi, salvo casi in cui il limite giunge a 42 mesi quando nei primi 24 il periodo iniziale non sia stato già prorogato due volte; in ogni caso non si possono superare le sei proroghe. A differenza del contratto a termine, il lavoro a somministrazione permette al somministratore di stipulare più contratti con il lavoratore senza limiti di intervallo di tempo.
Nel caso in cui il somministratore (agenzia interinale) non provveda a versare i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi, il lavoratore può richiederli all'utilizzatore che è obbligato per legge a provvedere.