Art. 144 codice delle assicurazioni
Leggi tutti gli approfondimenti sul Codice delle Assicurazioni:
Le informazioni per comprendere meglio l'art. 144 codice delle assicurazioni che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa di chi ha commesso il danno.
Nel caso in cui siate state coinvolti in incidente è indispensabile sapere come si snoda la procedura giuridica che regola i rapporti tra il danneggiatore e il danneggiato. Nell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni (CdA) viene espressamente stabilita la procedura dell'azione diretta di chi ha ricevuto il danno se questo non supera il massimale stabilito dalla polizza. Nel caso in cui il danno fosse più ingente l'azione diretta va sostituita con un'espressa richiesta di risarcimento per la somma che rimane fuori dal massimale annuale previsto.
Se il danno ricevuto può essere risarcito dalla copertura assicurativa di chi ha causato l'incidente, la compagnia assicurativa di quest'ultimo non potrà rifiutarsi di corrispondere il risarcimento dovuto, a meno che non ci siano evidenti condizioni sulle quali potersi rivalere per frazionare il risarcimento tra le due parti (soprattutto se viene riconosciuta una percentuale di colpa a chi non ha causato l'incidente).
Chi ha ricevuto il danno deve proporre l'azione diretta verso la compagnia assicurativa del danneggiatore entro il termine di prescrizione valido per proporre l'azione verso chi ha commesso il danno, ovvero entro il termine di due anni (scaduto tale termine sarà preclusa ogni possibilità di richiesta risarcitoria). Il danneggiatore, invece, può richiedere un accertamento per stabilire l'entità della colpa e del risarcimento, in modo da interrompere l'azione risarcitoria e produrre gli elementi che cambierebbero il piano risarcitorio.
Analizzando più precisamente le disposizioni di legge contenute nell'art. 144 codice delle assicurazioni si evince che l'azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicuratrice di chi ha cagionato il danno sia possibile sono se il danno non supera il massimale indicato e rientra nella categoria della Responsabilità Civile, oltre che nel caso in cui il danno avvenga durante una battuta di caccia. In tutti gli altri casi la compagnia assicuratrice ha l'obbligo di rispondere solo alle richieste proposte dal proprio assicurato e non da terze persone che abbiano ricevuto un danno.
Esempi delle situazioni in cui si può ricorrere all'art. 144 codice delle assicurazioni sono quelli del passeggero che venga danneggiato da un incidente con una macchina non di sua proprietà e non guidata da lui, o del passante che venga investito mentre cammina per strada.