Art 116 codice della strada
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Secondo il Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, l’
articolo 116 del Codice della Strada è dedicato alla
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Esso stabilisce che:
- Non è possibile guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida. E’ il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce il procedimento per il rilascio, il rinnovo e il duplicato delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. La validità della patente può essere estesa, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. Eventuali variazioni relative alla residenza del titolare della patente deve essere segnalata agli uffici competenti. Far guidare un veicolo a chi non è in possesso di patente di guida, il certificato di idoneità o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto a sanzioni amministrative, eventuale fermo del veicolo o sua confisca. Guidare un veicolo senza aver conseguito la patente di guida, o con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice è punito con sanzioni amministrative, eventuale fermo del veicolo o sua confisca e possibile sospensione della patente. Per guidare un ciclomotore a 14 anni, è necessario conseguire il patentino (oggi, patente AM) e vi è identico obbligo per i maggiorenni non titolari di patente. I giovani che che desiderano conseguire suddetta patente possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In ogni caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo all'atto del conseguimento di una patente. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A.
- La patente di guida conforme al modello comunitario si distingue in categorie che abilitano alla guida di differenti veicoli.
- Nei casi previsti dagli accordi internazionali, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. E’ la normativa internazionale a stabilire le tipologie dei certificati professionali nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento sono indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il
sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel quale è possibile
consultare la versione integrale dell’articolo 116.