La ritenuta d’acconto è un pagamento che un datore di lavoro o committente deve versare nel caso riceva prestazioni di lavoro autonomo da parte di un lavoratore. Più precisamente, devono versare la ritenuta, che corrisponde a un acconto sulle imposte da pagare sulla prestazione lavorativa, i datori di lavoro che ricevano una prestazione di lavoro autonomo, anche di carattere occasionale. La
collaborazione occasionale rientra quindi fra le forme di lavoro che richiedono il versamento della ritenuta. In particolare, si tratta di una ritenuta di aliquota varia, a titolo di acconto sull’imposta del reddito. Il versamento avviene tramite
modello F24.
Un aspetto importante per il calcolo della ritenuta d’acconto è
la base imponibile, ossia l’importo su cui viene poi calcolata l’aliquota della ritenuta. Vi rientrano i compensi professionali (quindi la retribuzione propriamente detta), i rimborsi e le spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre a tutte le spese che il professionista o lavoratore certifica di aver sostenuto per svolgere l’attività lavorativa. Viene poi conteggiato anche il contributo INPS che i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS addebitano al datore di lavoro o committente.
Nella base imponibile però rientrano solo alcune tipologie di reddito, come quello per prestazioni di lavoro autonomo, anche di carattere occasionale (la
prestazione occasionale). Sono sottoposte a ritenuta d’acconto, fra le tante prestazioni, anche la partecipazione agli utili, le prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi e i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore.
L’aliquota della ritenuta d’acconto è del
20%. Se la prestazione è stata eseguita sul territorio dello Stato da soggetti non residenti, l’aliquota sale al 30%, così come nel caso di compensi a non residenti per l’utilizzazione economica di opere d’ingegno, brevetti e invenzioni industriali.
Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro autonomo, la base imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto della prestazione occasionale è pari al 100% del compenso, così come nella maggioranza dei casi di prestazioni lavorative che richiedono la trattenuta. L’unica eccezione è il compenso per
cessione di diritti di autore da parte dello stesso autore, che abbia un’età inferiore ai 35 anni: la base imponibile sarà pari al 75% del compenso.