I
permessi non retribuiti sono quella tipologia di permessi che, alla stregua degli altri, consiste nell’astenersi dal posto di lavoro e, quindi, dalla
performance lavorativa, ma senza che venga corrisposta la retribuzione normalmente prevista. Questo significa che, a differenza dei
permessi retribuiti, la cui richiesta è subordinata al sussistere di determinate condizioni che giustificano il mantenimento del tradizionale trattamento economico nonostante l’astensione del lavoro, con i permessi non retribuiti ha luogo
una concessione di astensione, ma senza il versamento del relativo salario corrispondente ai giorni di sospensione dall’impiego. In tale periodo il lavoratore, oltre a non percepire retribuzione alcuna, non può svolgere nessun altra attività lavorativa.
I permessi non retribuiti sono previsti e stabiliti dalle normative in merito e il lavoratore può richiederli sulla base di varie motivazioni. Solitamente tali assenze dal luogo di lavoro sono disciplinate, oltre che dallo Statuto dei Lavoratori, anche dagli accordi specifici tra i datori di lavoro e i dipendenti. Tuttavia, complessivamente, i lavoratori possono avvalersi dei permessi non retribuiti nei
casi di seguito riportati.
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Periodo di malattia prolungato: nei casi in cui il lavoratore debba avvalersi di un periodo di riposo maggiore e superiore rispetto a quello previsto per la conservazione del posto di lavoro.
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Gravi motivi familiari: per i quali è concesso un periodo di aspettativa superiore ai due anni. Tali motivi devono essere chiaramente certificati (ad esempio la l’assistenza di un parente molto malato e così via).
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Cura dalla tossicodipendenza: il lavoratore impegnato in un processo di riabilitazione presso le apposite strutture ha diritto a un certo periodo di aspettativa. Anche i familiari dei tossicodipendenti hanno diritto al medesimo periodo di aspettativa;
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Congedo per la formazione: i lavoratori che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità sul posto di lavoro possono chiedere permessi non retribuiti, fino a un massimo di undici mesi, da finalizzare alla propria formazione scolastica e professionale.
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Funzioni pubbliche ed elettive: i dipendenti eletti e, pertanto, chiamati a svolgere le funzioni elettive, possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuito durante il periodo del mandato.
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Dirigenti dei sindacati aziendali: oltre ai
permessi sindacali retribuiti, i rappresentati sindacali hanno diritto anche a permessi non retribuiti, per la partecipazione agli eventi previsti in quest’ambito.
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Lavoratori chiamati a svolgere cariche di direzione sindacale provinciale o nazionale: tali dipendenti possono usufruire del periodo di aspettativa non retribuito corrispondente alla durata del mandato.
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Consiglieri di parità: tali soggetti possono avvalersi dei permessi non retribuiti per svolgere le loro funzioni di mandato.
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Lavoratori mutilati o invalidi civili: questi dipendenti (con certificata riduzione dell’attitudine lavorativa del 50%) possono godere di un periodo di congedo straordinario, solitamente non superiore a 30 giorni, previa richiesta e autorizzazione da parte del medico.
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Servizio militare, obiezione di coscienza e volontariato nei paesi in via di sviluppo: la chiamata per adempiere a questi obblighi comporta un corrispondente periodo di aspettativa non retribuito.
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Sciopero: le ore corrispondenti allo sciopero non sono chiaramente retribuite.