Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è una particolare declinazione del lavoro autonomo, regolamentata dall'articolo 2222 del Codice Civile e caratterizzata da:
- Autonomia: il lavoratore si impegna a consegnare l'opera o il servizio concordati entro una scadenza concordata, ma ha il pieno controllo degli strumenti utilizzati, delle sedi e degli orari di lavoro.
- Non continuità: il lavoro svolto ha carattere episodico e non continuativo nel tempo, rimanendo al di sotto dei 30 giorni per anno solare.
- Estraneità rispetto all'organigramma aziendale: il lavoratore non fa parte della struttura gerarchica dell'azienda (o delle aziende) con cui collabora. Questo significa che oltre a non doversi recare presso la sede dell'azienda, non vi è inoltre subordinazione nei confronti di figure interne all'azienda. Essa si può considerare piuttosto come committente (o cliente), con la quale il lavoro stipula un contratto e concorda alcune condizioni.
Nel lavoro autonomo occasionale non esiste la necessità di aprire la partita IVA né di un contratto di lavoro, purché si rispettino alcune condizioni:
- Il lavoro con il committente deve essere svolto all'interno del medesimo anno solare e per non più di 30 giorni complessivi. Il compenso totale percepito per ognuno dei committenti, inoltre, non deve superare i 5000 euro (lordi).
- Non vi sono vincoli formali o burocratici, ma chi esercita una professione regolamentata deve (come sempre) essere iscritto all'Albo.
- Qualora il committente sia un sostituto d'imposta è necessaria l'emissione di una ricevuta per prestazione occasionale, in cui il lavoratore deve indicare i propri dati personali, quelli dell'azienda, la data e il numero d'ordine della ricevuta e infine corrispettivo lordo e importo netto corrisposti.
- L'iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento di contributi devono essere effettuati qualora il reddito annuale lordo del lavoratore superi i 5000 euro complessivi. Al di sotto di questa soglia d'esenzione questi obblighi non sussistono.