Il
contributo unificato lavoro è il
versamento che occorre effettuare per l’iscrizione a ruolo nelle cause di lavoro che si svolgono in Tribunale davanti al Giudice di Pace oppure davanti al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale). Solitamente si tratta di cause relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e di processi individuali concernenti il lavoro e i rapporti di pubblico impiego. A partire dal primo maggio del 2002 per poter avviare il procedimento in Tribunale occorre quindi consegnare in cancelleria oltre al fascicolo, anche la ricevuta dell’avvenuto versamento del suddetto contributo.
Il versamento del contributo unificato lavoro è stato avviato con l’intenzione di
sgravare il soggetto lavoratore, che intende registrarsi a ruolo di causa in un processo, dal pagamento di molteplici importi, tra i quali si ricordano i diritti di cancelleria, l’imposta di bollo e altri ancora. Con il versamento di un’unica quota si tenta pertanto di
semplificare la burocrazia che precede l’avvio delle cause di lavoro in Tribunale.
L’importo del contributo unificato si desume dalla dichiarazione dei redditi e
dipende dal valore e dal tipo di causa. Pertanto, per conoscere l’ammontare preciso che occorre corrispondere nelle specifiche cause da affrontare, si consiglia di consultare i siti più aggiornati in merito, tra i quali si ricorda
Altalex. Per i lavoratori che percepiscono un reddito piuttosto basso, al di sotto degli 11.000 euro, emergente dall’ultima
dichiarazione dei redditi, è
possibile richiedere il patrocinio gratuito, avvalendosi anche della possibilità di non pagare il contributo unificato lavoro.
Il versamento del contributo unificato può essere fatto:
- in
posta, compilando il “bollettino di versamento unificato”;
- in
banca, presentando il modello F23;
- in
tabaccheria, esibendo il “modello per la comunicazione di versamento”.
Nel caso in cui, nell’effettuare il pagamento del contributo unificato lavoro, dovessero riscontrarsi degli errori, quali la duplicazione del versamento oppure la corresponsione di importi maggiori al dovuto, è possibile presentare una
specifica istanza, entro i due anni dal giorno del versamento,
per richiedere il rimborso. Tale istanza, corredata di tutti i documenti richiesti, può essere consegnata all’ufficio giudiziario sia personalmente che tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per ulteriori informazioni circa la disciplina in merito si suggerisce di visionare la seguente pagina web del sito Altalex:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=4187.