Il
contributo di solidarietà è istituito dai gestori dei fondi pensionistici e serve in qualità di copertura per il disavanzo che si crea quando, per esempio, ci sono più pensionati che lavoratori e, quindi, i fondi non sono sufficienti a coprire tutte le pensioni che devono essere pagate.
Per evitare questo
blocco gestionale, l'Inps preleva una piccola aliquota come contributo di solidarietà che non viene immesso nel calcolo dei contributi previdenziali per la pensione, ma va ad accrescere un fondo che si basa su un sistema di gestione a ripartizione per la copertura del debito pensionistico latente.
L'aliquota viene prelevata non solo dai contributi versati per lavoro, ma anche come trattenuta dalle pensioni erogate. La misura dell'aliquota varia in base alle annualità contributive maturate al 31 dicembre 1995 e, in base a scaglioni di annualità, si applica l'aliquota dello 0,3 per cento, dello 0,6 per cento, oppure dell'1 per cento.
In altre parole, l'Inps paga le attuali pensioni con i contributi che vengono versati oggi dai lavoratori: può succedere, quindi, che il numero di lavoratori sia inferiore a quello dei pensionati, oppure che i contributi versati siano di importo inferiore a quanto l'Inps deve pagare in pensioni. Quando una di queste ipotesi si avvera, il fondo di contributo di solidarietà serve per riuscire a tamponare questo disavanzo di gestione.
Il contributo di solidarietà è stato
istituito a partire dal 1 gennaio 2012 e sarà attivo fino al 31 dicembre 2017 e vale solo per i lavoratori del comparto della navigazione aerea e dei trasporti, i cui fondi sono confluiti in un fondo dedicato. Le aliquote che verranno prelevate dalle retribuzioni dei lavoratori e dei pensionati di questo settore, vanno dallo 0,3 per cento e fino all'1 per cento, in base alle annualità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Se la pensione è pari o inferiore a 5 volte il minimo pensionistico stabilito dall'
Inps, oppure se è una pensione o un assegno di invalidità o di inabilità, nulla verrà prelevato. Quindi, l'aliquota per il contributo di solidarietà sarà applicata esclusivamente alle pensioni da lavoro il cui importo lordo è superiore a 5 volte il minimo determinato dall'Inps, e anche dopo l'applicazione dell'aliquota l'importo lordo della pensione deve comunque essere cinque volte superiore al trattamento minimo.