I
contributi Inps Gestione Separata sono i
versamenti obbligatori che i lavoratori assicurati all’ente effettuano a fini previdenziali. La Gestione Separata è infatti un
fondo pensionistico nato con la
Riforma Dini del sistema previdenziale (Legge 335/95) e istituito con l’obiettivo di assicurare la copertura pensionistica a quelle categorie di lavoratori per i quali non era stata prevista alcuna forma di tutela in merito. A tal fine il fondo di Gestione Separata Inps è una delle possibilità, promosse dalla normativa, insieme all’istituzione di nuovi fondi previdenziali per i lavoratori autonomi e all’aggregazione di alcune categorie professionali a casse di previdenze già esistenti.
I contributi Inps Gestione Separata
possono essere versati non solo dai liberi professionisti, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dai venditori a domicilio, ma anche da coloro che beneficiano di assegni di ricerca e di borse di studio concernenti il dottorato; dagli spedizionieri doganali indipendenti; dagli amministratori locali; dai beneficiari di assegni per le attività di tutorato, quelle didattico – integrative, di recupero e propedeutiche; dai lavoratori in proprio occasionali e dai prestatori di lavoro occasionale e accessorio; dai medici che possiedono un contratto di formazione specialistica; dai volontari del Servizio Civile Nazionale, dagli associati in partecipazione.
Si ricorda che, per quanto concerne le modalità di iscrizione al fondo, di versamento e di ripartizione dei contributi versati, i lavoratori che svolgono la professione di venditori porta a porta sono stati assimilati ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. A questo si aggiunge la medesima applicazione delle aliquote, del massimale, delle modalità di accredito contributivo e dell’erogazione pensionistica a cui hanno diritto anche i liberi professionisti.
La contribuzione alla Gestione Separata Inps prevista per il 2014 prevede le seguenti
aliquote:
- il
27,72% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- il
22% per i liberi professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
-
28,72% per i collaboratori e le categorie assimilate non assicurate presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
-
22% per i collaboratori e le categorie assimilate che percepiscono altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.
Tali aliquote sono applicate
sulla base dei redditi percepiti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps facendo riferimento a un massimale di reddito, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 335/1995.
Per quanto concerne la ripartizione dell’onere contributivo tra un collaboratore e un committente si ricorda che è rispettivamente di
un terzo e di
due terzi, eccetto i casi di associazione in partecipazione. È il committente a dover versare i contributi entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla corresponsione dello stipendio al collaboratore, tramite l’esibizione del
modello F24. I liberi professionisti invece devono prendere a loro carico l’
intero onere contributivo e provvedere al versamento, sempre tramite compilazione del modello F24.
Per ulteriori e maggiormente approfondite informazioni si consiglia di consultare i seguenti i link:
-
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5637%3b5646%3b5653%3b&lastMenu=5653&iMenu=1&iNodo=5653&p4=2 -
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare+numero+18+del+04-02-2014.htm&iIDDalPortale&iIDLink=-1