RC Auto formulare la richiesta di risarcimento danni
Quando qualcuno dei danni, previsti dalle condizioni contrattuali della polizza assicurativa, si verifica durante un sinistro, la compagnia assicurativa liquida un determinato importo di denaro: questo è il risarcimento RC Auto.
Dal 1 febbraio 2007 è possibile avvalersi della richiesta di risarcimento diretta verso la propria compagnia di assicurazione: una grande possibilità per il settore RC Auto.
E' possibile avvalersi del risarcimento diretto solo a condizioni che il sinistro sia avvenuto tra due veicoli, che i mezzi siano stati assicurati ed immatricolati in Italia (se sono coinvolti ciclomotori questi devono essere stati immatricolati in una data successiva al 14 luglio 2006).
Inoltre, se sono presenti danni fisici a persone, deve trattarsi di danni lievi. Questo tipo di procedura si può avviare anche in caso di danni subiti da passeggeri trasportati da uno dei due veicoli ma non copre le lesioni provocate a passanti.
In tutti gli altri casi ci si dovrà rivolgere alla compagnia di assicurazione del veicolo che ha provocato il sinistro.
La richiesta di risarcimento diretto deve essere inviata alla propria compagnia assicurativa in forma scritta, entro 3 giorni se si è responsabili del sinistro: via telegramma, raccomandata, fax, via email (se il contratto lo rende possibile, tramite PEC) oppure può essere consegnata direttamente a mano presso l'agenzia della compagnia.
In caso di compilazione del modulo di constatazione amichevole (CAI, conosciuto anche come CID) il danno deve essere liquidato dall'assicurazione entro 30 giorni. In caso di mancato accordo invece i tempi per la chiusura della pratica sono di 60 giorni.
Una fase fondamentale della procedura di risarcimento consiste nella perizia: il perito, soggetto terzo, valuta l'entità del danno e stima un importo da risarcire.
L'assicurato riceverà a casa, nei tempi di legge, un assegno con il rimborso. A questo punto dovrà prestare attenzione a ciò che firma, in quanto potrebbe rinunciare, in caso di mancata soddisfazione, alla possibilità di rivalersi sulla compagnia assicurativa in sede civile.