L'articolo 1882 del Codice Civile italiano definisce una polizza assicurativa come “il contratto di assicurazione mediante il quale l'assicuratore, previa la riscossione di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato di un danno, qualora si verificasse, mediante il pagamento di un capitale o di una rendita”.
Il mercato assicurativo contemporaneo offre un catalogo di prodotti capace di garantire la sicurezza e la tranquillità di ogni persona. Esistono pertanto polizze di ogni tipo: dedicate alla salute o alla casa, alle auto o alla moto e via discorrendo.
Infatti, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada tutti i veicoli a motore, comprese le macchine agricole, devono essere assicurate per i cosiddetti rischi di Responsabilità Civile. L’Assicurazione sulla responsabilità civile nei confronti di terzi tutela per il risarcimento di danni a persone o a cose involontariamente procurati durante la circolazione del veicolo.
Le macchine agricole hanno una copertura assicurativa che prevede il pagamento di una tariffa fissa che non subisce nessuna variazione sul pagamento del premio della polizza. Esattamente come per gli altri veicoli a motore, anche i trattori devono esporre in modo visibile, il relativo contrassegno assicurativo.
Fra i molteplici casi in cui la suddetta polizza non viene ritenuta valida, vi ricordiamo i più noti.
La R.C. non viene ritenuta valida quando il conducente alla guida non risulta abilitato ad essa, nel caso di danni per danni provocati alla pavimentazione stradale, oppure quando il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale.
E’ bene specificare che la polizza assicurativa di tutti i veicoli specificamente abilitati al traino di rimorchi, copre anche per i rischi derivati dalla motrice sopra citata. Si consiglia però di stipulare sempre anche una particolare polizza denominata “rischio sosta o rischio statico” che tutela il proprietario del mezzo anche per danni causati a terzi anche nel caso in cui il rimorchio sia fermo e/o staccato dal trattore.
L’iter relativo alla stipula di un contratto di assicurazione prevede una proposta da parte dell’assicurazione, la richiesta ufficiale da parte del contraente e la stipula vera e propria della polizza (in genere, le polizze assicurative hanno valore dalle 24.00 del giorno successivo alla firma ma è la possibilità di stabilire termini differenti). A seguito della firma della polizza sarà possibile rescindere il contratto solo mediante i meccanismi di recesso regolati dallo stesso.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare i siti web delle maggiori compagnie assicurative italiane.