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Buoni fruttiferi postali dormienti

Buoni fruttiferi postali dormienti
Secondo quanto stabilito dal Regolamento in materia di depositi dormienti (D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti), sono “[span=testo-italico]considerati dormienti i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione […] in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari; decorso il suddetto termine il deposito dormiente deve essere estinto […] salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione […][/span]”.

Questo significa che i Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma cartacea di importo superiore alle 100,00 euro, dal giorno successivo alla loro scadenza diventano infruttiferi cioè non maturano più interessi e, trascorsi dieci anni in cui non viene eseguita nessuna operazione da titolare, delegati o eredi, si prescrivono.
Il termine dormiente pertanto indica l’inattività del titolo per un lungo periodo di tempo.

Vi ricordiamo che Poste Italiane applica le condizioni di dormienza ai Buoni Fruttiferi Postali emessi, in forma cartacea, dopo il 14 aprile 2001 per i quali sia decorso il termine di prescrizione.

Per sapere se il proprio deposito di investimento risulta nella categoria dei dormienti, basta visitare il sito della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.: inserire i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo) e il numero di riferimento del titolo di investimento.

I titolari dei Buoni Fruttiferi Postali o i loro aventi causa, possono recuperare il denaro depositato purché nei termini prescrizionali.
Se desiderate avere maggiori informazioni sulla procedura per recuperare il vostro denaro, potete inviare una email a: rapportidormienti@consap.it oppure potete visitare il sito della CONSAP S.p.A., concessionaria con sede in via Yser, 14 – 00198 Roma.