Ti trovi qui: Home » Guide » Auto » Art 7 codice della strada

Art 7 codice della strada

Art 7 codice della strada
L’articolo 7 del Codice della Strada, Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, è dedicato alla Regolamentazione della circolazione nei centri abitati e stabilisce che, nei centri abitati, i Comuni, previa ordinanza del sindaco, possono:

  • Adottare alcuni dei provvedimenti presenti nell’articolo 6 commi 1-2-4
  • Limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Nel caso in cui si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, si è soggetti a sanzioni amministrative. I comuni inoltre provvedono a delimitare, con appositi segnali, le aree pedonali, le zone di rilevanza urbanistica e le zone a traffico limitato e possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche a pagamento. In caso di sospensione della circolazione o della sosta per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, possono essere accordati permessi speciali.
  • Definire la precedenza su determinate strade o tratti. Le strade non comunali sono di competenza del prefetto o dell'ente proprietario della strada.
  • Riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso e di persone con limitata o impedita capacità motoria.
  • Stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e non devono ostacolare il traffico.
  • Definire aree destinate al parcheggio a pagamento fissando le relative condizioni e tariffe. Una parte della stessa area o una zona nelle immediate vicinanze, deve essere destinata al parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati ad interventi volti a migliorare la mobilità urbana e non solo.
  • Prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose.
  • Istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
  • Riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Si precisa inoltre che i divieti di sosta, salvo differente indicazione, si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20; per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco, sono esercitate dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano e l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punita con una multa.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti o le limitazioni presenti nel suddetto articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel quale è possibile consultare la versione integrale dell’articolo 7.