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Art 186 codice della strada

Art 186 codice della strada
Secondo il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 l’articolo 186 del Codice della Strada dedicato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool, stabilisce che:

  • E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche.
  • Chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito con una multa e una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo termini che variano in base al tasso alcolemico. L'ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
  • Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
  • Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata.
  • Al fine di acquisire elementi utili, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili e in caso di esito positivo o in ogni caso d'incidente, gli organi di Polizia stradale, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  • Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Copia della certificazione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  • Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
  • Ad esclusione di alcuni casi, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, con quella del lavoro di pubblica utilità ma può sostituire la pena per non più di una volta.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel quale è possibile consultare la versione integrale dell’articolo 186.