Art 158 Codice della strada

L'art 158 Codice della strada stabilisce quali sono i divieti di sosta e di fermata dei veicoli su strade urbane ed extraurbane e ogni parte di sede stradale e nei centri abitati.
Il divieto di fermata e di sosta, senza distinzione tra centro abitato o meno, secondo l'art 158 Codice della strada è sempre valido in prossimità di passaggi a livello e sedi tramviarie, o così vicino da intralciarne la marcia. Il divieto vale anche per sottopassaggi, gallerie, portici, salvo indicazione diversa.
L'art 158 Codice della strada vieta la sosta e la fermata anche davanti ai cassonetti per la raccolta rifiuti e qualsiasi altro contenitore omologo, negli spazi riservati alla sosta e alla fermata dei mezzi pubblici e fino a 5 metri prima e dopo l'area di fermata, sui dossi o in prossimità di essi, nelle corsie riservate al transito di mezzi pubblici e mezzi di soccorso.
Altri divieti di sosta e di fermata indicati dall'art 158 Codice della strada riguardano i passi carrabili e tutti gli accessi a vie private o ingressi di condomini e abitazioni, in modo che il veicolo impedisca in tutto o in parte l'accesso o l'uscita dei residenti.
Nell'art 158 Codice della strada, inoltre, viene stabilito il divieto di sosta e di fermata esclusivamente negli orari di esercizio in prossimità di distributori di benzina. Durante gli orari di chiusura dei distributori di carburante, la sosta è la fermata sono consentite ma rispettando sempre almeno 5 metri di distanza dalla pompa di erogazione.
Il divieto di sosta e di fermata sancito dall'art 158 Codice della strada si applica anche nelle zone pedonali e nelle zone a traffico limitato per le vetture non autorizzate all'ingresso in queste aree. In alcune zone a traffico limitato, l'accesso è consentito liberamente in alcune fasce orarie e, durante queste fasce, il divieto di sosta e di fermata non è valido.
Le violazioni all'art 158 Codice della strada vengono sanzionate in base al tipo di infrazione, con multe che vanno dai 40 ai 163 euro per motocicli e ciclomotori, e dagli 84 ai 335 euro per tutti gli altri veicoli. In caso di sosta prolungata per più giorni, le sanzioni previste per le violazioni dell'art 158 Codice della strada si applicano per ogni giorno di infrazione.
Il divieto di fermata e di sosta, senza distinzione tra centro abitato o meno, secondo l'art 158 Codice della strada è sempre valido in prossimità di passaggi a livello e sedi tramviarie, o così vicino da intralciarne la marcia. Il divieto vale anche per sottopassaggi, gallerie, portici, salvo indicazione diversa.
L'art 158 Codice della strada vieta la sosta e la fermata anche davanti ai cassonetti per la raccolta rifiuti e qualsiasi altro contenitore omologo, negli spazi riservati alla sosta e alla fermata dei mezzi pubblici e fino a 5 metri prima e dopo l'area di fermata, sui dossi o in prossimità di essi, nelle corsie riservate al transito di mezzi pubblici e mezzi di soccorso.
Altri divieti di sosta e di fermata indicati dall'art 158 Codice della strada riguardano i passi carrabili e tutti gli accessi a vie private o ingressi di condomini e abitazioni, in modo che il veicolo impedisca in tutto o in parte l'accesso o l'uscita dei residenti.
Nell'art 158 Codice della strada, inoltre, viene stabilito il divieto di sosta e di fermata esclusivamente negli orari di esercizio in prossimità di distributori di benzina. Durante gli orari di chiusura dei distributori di carburante, la sosta è la fermata sono consentite ma rispettando sempre almeno 5 metri di distanza dalla pompa di erogazione.
Il divieto di sosta e di fermata sancito dall'art 158 Codice della strada si applica anche nelle zone pedonali e nelle zone a traffico limitato per le vetture non autorizzate all'ingresso in queste aree. In alcune zone a traffico limitato, l'accesso è consentito liberamente in alcune fasce orarie e, durante queste fasce, il divieto di sosta e di fermata non è valido.
Le violazioni all'art 158 Codice della strada vengono sanzionate in base al tipo di infrazione, con multe che vanno dai 40 ai 163 euro per motocicli e ciclomotori, e dagli 84 ai 335 euro per tutti gli altri veicoli. In caso di sosta prolungata per più giorni, le sanzioni previste per le violazioni dell'art 158 Codice della strada si applicano per ogni giorno di infrazione.