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Art 126 bis codice della strada

Art 126 bis codice della strada
L’articolo 126 bis del Codice della Strada - Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, è dedicato alla Patente a punti. In questo articolo viene stabilito che:
  • All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Esso può subire delle decurtazioni a seguito di violazioni del Codice della Strada.
  • Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può verificare il saldo punti della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • Ad esclusione di alcuni casi particolari, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole, consente di riacquistare 6 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

    La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso è trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
  • Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei 20 punti. Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti.
  • Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Con riferimento ai suddetti casi, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.

    Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel quale è possibile consultare la versione integrale dell’articolo 126 bis.