Testamento

Il testamento è un documento con cui una persona decide come suddividere fra i beneficiari designati le sue proprietà dopo la sua morte.
Il testamento può essere redatto di proprio pugno, ossia scritto a mano su un supporto che assicuri il mantenimento della scrittura; in questo caso, si chiama “testamento olografo” e deve rispettare alcuni requisiti per la sua validità, come la scrittura e la firma abituale e la presenza della data per poterne stabilire l'ordine cronologico di validità in caso siano presenti più testamenti.
Il testamento può anche essere redatto da altra persona, solitamente un avvocato o un notaio, ma sempre firmato dal testatore che, apponendo la firma, ne dichiara la veridicità del contenuto.
Il testamento ha carattere di revocabilità, ossia può essere annullato o modificato dal testatore; di unilateralità, cioè produce i suoi effetti a prescindere dalla volontà del beneficiario; di tipicità, in quanto è l'unico atto che consente al testatore di disporre delle sue proprietà quando non sarà più in vita; di personalità, in quanto ogni atto redatto non a nome del testatore, non è ritenuto valido; di formalismo, cioè le modalità definite dalla legge per la redazione del testamento, indicando la sola forma scritta come valida e riconosciuta.
Il testamento deve contenere precise indicazioni: innanzitutto, il testatore deve elencare nell'oggetto del testamento quali sono i beni di cui intende dare disposizione. Sempre nell'oggetto del testamento, il testatore deve indicare i beneficiari di tali beni a seguito della sua morte. I beneficiari devono essere indicati tenendo conto del “legittimari”, cioè il coniuge e i figli che, secondo la legge, sono i primi beneficiari. In assenza di legittimari, il testatore può disporre liberamente dei suoi averi assegnandoli a diversi beneficiari nei modi e nei tempi che preferisce. Questo è il caso di beneficiari ancora minorenni, che entrano in possesso dell'eredità solamente al compimento del diciottesimo anno di età o all'avverarsi di determinate condizioni indicate nel testamento.
Il testamento può essere redatto di proprio pugno, ossia scritto a mano su un supporto che assicuri il mantenimento della scrittura; in questo caso, si chiama “testamento olografo” e deve rispettare alcuni requisiti per la sua validità, come la scrittura e la firma abituale e la presenza della data per poterne stabilire l'ordine cronologico di validità in caso siano presenti più testamenti.
Il testamento può anche essere redatto da altra persona, solitamente un avvocato o un notaio, ma sempre firmato dal testatore che, apponendo la firma, ne dichiara la veridicità del contenuto.
Il testamento ha carattere di revocabilità, ossia può essere annullato o modificato dal testatore; di unilateralità, cioè produce i suoi effetti a prescindere dalla volontà del beneficiario; di tipicità, in quanto è l'unico atto che consente al testatore di disporre delle sue proprietà quando non sarà più in vita; di personalità, in quanto ogni atto redatto non a nome del testatore, non è ritenuto valido; di formalismo, cioè le modalità definite dalla legge per la redazione del testamento, indicando la sola forma scritta come valida e riconosciuta.
Il testamento deve contenere precise indicazioni: innanzitutto, il testatore deve elencare nell'oggetto del testamento quali sono i beni di cui intende dare disposizione. Sempre nell'oggetto del testamento, il testatore deve indicare i beneficiari di tali beni a seguito della sua morte. I beneficiari devono essere indicati tenendo conto del “legittimari”, cioè il coniuge e i figli che, secondo la legge, sono i primi beneficiari. In assenza di legittimari, il testatore può disporre liberamente dei suoi averi assegnandoli a diversi beneficiari nei modi e nei tempi che preferisce. Questo è il caso di beneficiari ancora minorenni, che entrano in possesso dell'eredità solamente al compimento del diciottesimo anno di età o all'avverarsi di determinate condizioni indicate nel testamento.