Impugnare testamento

Chiunque abbia un interesse diretto può decidere di impugnare un testamento, che consiste nel promuovere un'azione davanti al tribunale competente citando gli altri eredi.
L’impugnazione può essere promossa per due ordini di motivi: la nullità e l’annullabilità.
Nel primo caso, un testamento va considerato nullo quando contiene alcuni gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Riferendosi al testamento olografo, per esempio, è un difetto formale che può invalidare il documento il fatto che esso non sia stato interamente scritto di proprio pugno dal testatore, cioè da colui che fa testamento, oppure la mancanza della firma. O ancora, che le disposizioni siano a favore di soggetti indicati in modo generico e che non possono essere identificati in modo univoco. Sono inoltre nulli il testamento congiunto e quello reciproco: quest'ultimo si ha quando in un unico documento due persone dispongono l’una in favore dell’altra, il congiunto si ha invece quando in un unico testamento due persone dispongono in favore di un terzo.
Parlando di annullabilità, invece, un testamento è annullabile in caso di incapacità di intendere e di volere del testatore, oppure per difetti di forma minori del documento, come per esempio la mancanza della data. Secondo la legge sono incapaci di fare testamento i minori di 18 anni, gli interdetti, cioè coloro che hanno malattie mentali e sono destinatari di una sentenza di interdizione, e gli incapaci di intendere e di volere per incapacità permanente o temporanea (per esempio per stato di ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti). Perché il testamento sia dichiarato non valido occorre però provare che la persona era incapace nel momento preciso in cui esso è stato redatto; il testamento sottoscritto da una persona incapace, infatti, può essere impugnato da chi ne abbia interesse, ma finché il testamento non viene annullato è efficace.
Un altro motivo per invalidare il testamento è in ragione di un vizio di volontà del testatore causato da violenza nei suoi confronti, inganno o errore.
L’impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’annullamento va esercitato entro cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio.
L’impugnazione può essere promossa per due ordini di motivi: la nullità e l’annullabilità.
Nel primo caso, un testamento va considerato nullo quando contiene alcuni gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Riferendosi al testamento olografo, per esempio, è un difetto formale che può invalidare il documento il fatto che esso non sia stato interamente scritto di proprio pugno dal testatore, cioè da colui che fa testamento, oppure la mancanza della firma. O ancora, che le disposizioni siano a favore di soggetti indicati in modo generico e che non possono essere identificati in modo univoco. Sono inoltre nulli il testamento congiunto e quello reciproco: quest'ultimo si ha quando in un unico documento due persone dispongono l’una in favore dell’altra, il congiunto si ha invece quando in un unico testamento due persone dispongono in favore di un terzo.
Parlando di annullabilità, invece, un testamento è annullabile in caso di incapacità di intendere e di volere del testatore, oppure per difetti di forma minori del documento, come per esempio la mancanza della data. Secondo la legge sono incapaci di fare testamento i minori di 18 anni, gli interdetti, cioè coloro che hanno malattie mentali e sono destinatari di una sentenza di interdizione, e gli incapaci di intendere e di volere per incapacità permanente o temporanea (per esempio per stato di ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti). Perché il testamento sia dichiarato non valido occorre però provare che la persona era incapace nel momento preciso in cui esso è stato redatto; il testamento sottoscritto da una persona incapace, infatti, può essere impugnato da chi ne abbia interesse, ma finché il testamento non viene annullato è efficace.
Un altro motivo per invalidare il testamento è in ragione di un vizio di volontà del testatore causato da violenza nei suoi confronti, inganno o errore.
L’impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’annullamento va esercitato entro cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio.
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