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Contestare una multa

Contestare una multa
Le multe prese per violazione del Codice della Strada possono essere contestate; si può fare ricorso in diversi casi e davanti a diversi soggetti (Giudice di Pace o Prefetto, ad esempio). La contestazione può essere considerata per l’ammenda pecuniaria e mai solo per la decurtazione dei punti dalla patente. Questo significa che, in caso di ricorso, verrà riconosciuta l'invalidità della sanzione pecuniaria e della decurtazione dei punti.

Il ricorso è presentabile quando la multa è “viziata”, cioè se sono indicati dati sbagliati. Questi errori possono riguardare le generalità del conducente, l’indicazione di luogo, giorno e ora dell’infrazione, tipo e targa del veicolo, norma violata. La multa è da ritenersi viziata anche quando i dati mancano o vi siano omissioni su un solo elemento, quale ad esempio l’indicazione dell’Autorità a cui presentare il ricorso.

Le Autorità a cui si può presentare la contestazione della multa sono tre: l’Ente che ha emanato la multa, e in questo caso si parla di ricorso in autotutela. Questo ricorso può essere presentato quando il veicolo è stato venduto o ceduto prima della contravvenzione, se c’è un errore di persona o se la multa è stata elevata due volte per la stessa infrazione.

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa, quindi entro un termine massimo di 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione (ricordiamo che il termine per la notifica delle multe è di 90 giorni). Il ricorso al Prefetto può essere presentato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si possono allegare tutti i documenti ritenuti idonei alla causa. Dal ricevimento del ricorso, il Prefetto entro 120 giorni notifica all’interessato l’accoglimento o il respingimento del ricorso. In caso di respingimento, si dovrà pagare la multa, mentre in caso di accoglimento, invece, nulla sarà dovuto.

Il ricorso al Giudice di Pace si può presentare contro l’ordinanza di respingimento emessa dal Prefetto oppure per multe per cui non è stato presentato ricorso in altre sedi. Il ricorso al Giudice di Pace va presentato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente alla cancelleria del Giudice e deve contenere i seguenti documenti: il ricorso, il verbale dell’infrazione, documento di identità del ricorrente, eventuali documenti aggiuntivi a supporto del ricorso. Tutta la documentazione deve essere presentata in 4 copie oltre agli originali.