Durc

Con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) le imprese attestano di aver adempiuto agli obblighi contrattuali e legislativi previsti dalla Cassa Edile, dall'INPS e dall'INAIL.
Il documento viene utilizzato soprattutto in caso di appalti e subappalti per certificare il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, l'aggiudicazione dell'appalto, l'avvenuta stipula del contratto, l'evoluzione degli stati di avanzamento dei lavori nonché le liquidazioni finali previste per legge.
Nel DURC confluiscono gli accertamenti compiuti da INPS, INAIL e Casse Edile; nel caso anche uno solo di questi enti accertasse la violazione dei parametri istituiti dalla legge in merito alle verifiche di propria competenza, il documento complessivo dichiarerà l'irregolarità dell'impresa che ha richiesto il DURC. In questo caso non sarà possibile per l'impresa iscriversi a una gara d'appalto poiché non vengono rispettate le normative.
Il DURC può essere richiesto sia dalle imprese stesse (con richiesta diretta o tramite specifico consulente), sia dagli Enti pubblici promotrici delle gare d'appalto che dalle SOA (Società Organismi di Attestazione).
Il DURC viene emesso dalla Cassa Edile della provincia sede dell'impresa che lo richiede, o dalla Cassa Edile della provincia in cui si eseguono i lavori in caso di liquidazioni finali. La compilazione del DURC avviene utilizzando la banca dati di tutte le Casse Edili presenti sul territorio italiano per confrontare le informazioni e verificare precedenti violazioni delle normative ed eventuali modalità di risoluzione delle stesse.
Se un'impresa è consapevole di avere delle violazioni contributive pendenti può risolverle nel più breve tempo possibile ma prima che venga inoltrata la richiesta del DURC.
Le conseguenze di un DURC negativo che attesti l'irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre che all'avvio di procedura di riscossione crediti, sono:
Con la circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 vengono indicate le nuove modalità di presentazione del DURC derivanti dalla precedente entrata in vigore dell'articolo 31 del Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013.
In alcuni casi è obbligatorio inoltrare il DURC telematicamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Sono previste delle modifiche anche sui tempi di validità e decorrenza del DURC nonché alcune concessioni a favore di imprese inadempienti che però dimostrino di avere un credito certo, liquido ed esigibile.
Il documento viene utilizzato soprattutto in caso di appalti e subappalti per certificare il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, l'aggiudicazione dell'appalto, l'avvenuta stipula del contratto, l'evoluzione degli stati di avanzamento dei lavori nonché le liquidazioni finali previste per legge.
Nel DURC confluiscono gli accertamenti compiuti da INPS, INAIL e Casse Edile; nel caso anche uno solo di questi enti accertasse la violazione dei parametri istituiti dalla legge in merito alle verifiche di propria competenza, il documento complessivo dichiarerà l'irregolarità dell'impresa che ha richiesto il DURC. In questo caso non sarà possibile per l'impresa iscriversi a una gara d'appalto poiché non vengono rispettate le normative.
Il DURC può essere richiesto sia dalle imprese stesse (con richiesta diretta o tramite specifico consulente), sia dagli Enti pubblici promotrici delle gare d'appalto che dalle SOA (Società Organismi di Attestazione).
Il DURC viene emesso dalla Cassa Edile della provincia sede dell'impresa che lo richiede, o dalla Cassa Edile della provincia in cui si eseguono i lavori in caso di liquidazioni finali. La compilazione del DURC avviene utilizzando la banca dati di tutte le Casse Edili presenti sul territorio italiano per confrontare le informazioni e verificare precedenti violazioni delle normative ed eventuali modalità di risoluzione delle stesse.
Se un'impresa è consapevole di avere delle violazioni contributive pendenti può risolverle nel più breve tempo possibile ma prima che venga inoltrata la richiesta del DURC.
Le conseguenze di un DURC negativo che attesti l'irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre che all'avvio di procedura di riscossione crediti, sono:
- perdita della gara d'appalto;
- impossibilità di stipulare contratti d'appalto e subappalto;
- perdita di diritto in merito alle liquidazioni finali;
- impossibilità di ricevere l'attestazione delle SOA in caso di gare d'appalto di grandi dimensioni;
- sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia.
Con la circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 vengono indicate le nuove modalità di presentazione del DURC derivanti dalla precedente entrata in vigore dell'articolo 31 del Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013.
In alcuni casi è obbligatorio inoltrare il DURC telematicamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Sono previste delle modifiche anche sui tempi di validità e decorrenza del DURC nonché alcune concessioni a favore di imprese inadempienti che però dimostrino di avere un credito certo, liquido ed esigibile.