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Dia edilizia

Dia edilizia
Quando si parla di Dia edilizia si riferisce all’atto amministrativo di Denuncia di Inizio Attività, ovvero un documento rilevante in campo edilizio. Tale pratica è regolamentata dal Testo unico dell’edilizia, emanato con il D.P.R. n. 380 del 2001, che ne specifica le applicazioni e i limiti.

Si tratta di uno strumento tramite il quale la Pubblica Amministrazione si alleggerisce delle procedure edilizie su di essa gravanti, trasferendone la responsabilità ai committenti dei lavori e a un tecnico abilitato, conservando tuttavia il potere di vigilanza circa i requisiti richiesti per il rilascio del documento. Dall’anno 2010 la Dia è stata sostituita, per la maggioranza delle opere edili, dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia); ma vi sono ancora casi in cui tale documento deve essere necessariamente presentato.

La Dia edilizia può essere definita un’autodichiarazione da parte del committente dei lavori accompagnata da una relazione dettagliata firmata e contrassegnata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra iscritti all’albo professionale), in cui si dichiara l’assunzione di responsabilità circa i lavori da porre in essere.

Nello specifico la Dia edilizia è richiesta per la realizzazione di opere non rientranti nell’attività edilizia libera, per le quali non è richiesto il permesso di costruire o per le quali siano ammesse varianti allo stesso, per quelle di restauro compensativo e di ristrutturazione edilizia. La recente normativa in campo edilizio ha portato a rafforzarne il provvedimento, emanando quella che viene definita la Super Dia, con la quale è possibile realizzare opere in precedenza soggette al permesso di costruire.

La richiesta della Dia edilizia va presentata presso l’Ufficio Tecnico del comune e comporta una serie di documenti. Oltre alla domanda di denuncia di inizio attività che va firmata dal tecnico abilitato alla progettazione dell’opera edile, occorre esibire anche la relazione dettagliata relativa all’opera da porre in essere. Tale relazione deve contenere il piano grafico sia relativo alle condizioni attuali dell’area sottoposta a intervento edile, sia alla situazione successiva ai lavori; un resoconto tecnico degli interventi da porre in essere e i riferimenti normativi locali e nazionali. Il progettista che mette a punto la relazione dovrà dichiarare la propria assunzione di responsabilità circa la conformità dell’opera e dei lavori in atto agli strumenti urbanistici in vigore. In tal modo la responsabilità passa dalla Pubblica Amministrazione al tecnico abilitato, a cui viene corrisposta una parcella adeguata al rischio che si assume. Altri documenti che andranno esibiti in occasione della presentazione della denuncia di inizio attività edilizia sono anche la comunicazione dell’impresa esecutrice e il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La Dia edilizia viene approvata dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda presso l’ufficio competente, durante i quali si considera vigente il principio del silenzio – assenso. Tuttavia, nel caso i documenti presentati fossero incompleti o non conformi alla normativa, l’Ufficio Tecnico, durante tale periodo, può richiedere integrazioni. Ottenuta l’approvazione è possibile procedere con i lavori che dovranno concludersi entro 3 anni.

È consigliato documentarsi bene in merito alle opere che sono soggette alla richiesta della Dia edilizia per non incorrere in illeciti perseguibili a livello legale. Inoltre si entra nell’illecito anche qualora non si rispettassero i 30 giorni di silenzio – assenso prima di iniziare i lavori o se si mettono a punto opere differenti da quelle indicate e dettagliate nella relazione progettuale.