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Scia edilizia

Scia edilizia
La Scia edilizia è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel settore edile, introdotta nel 2010 in sostituzione alla Dia. Si tratta di una dichiarazione che consente ai cittadini di svolgere nell’immobile di proprietà i lavori edili di modesta entità, a seguito della presentazione presso l’amministrazione comunale di un’apposita segnalazione firmata da un tecnico abilitato. La Scia edilizia è a tutti gli effetti un’autodichiarazione che si sostituisce alle varie autorizzazioni, licenze e nulla osta, in passato subordinati ai controlli di verifica e alle tempistiche connesse ai sopralluoghi. Con tale documento è il singolo privato che attesta e dichiara, sotto la sua responsabilità, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per porre in essere l’intervento edile, con il supporto di un professionista tecnico abilitato e di fiducia.

Nello specifico la Scia deve essere presentata nei casi in cui si desideri porre in essere interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per il quale in precedenza era prevista la Dia, mentre non è necessaria per gli interventi sottoposti al permesso di costruire o alla Dia alternativa al permesso di costruire.

La Scia edilizia può essere presentata dai titolari di un diritto reale sull’immobile che si intende sottoporre all’intervento o dai titolari di un diritto personale concernente i lavori da realizzare, per esempio coloro che condurranno i lavori con il permesso del proprietario.

La documentazione Scia edilizia va compilata in ogni sua parte e va presentata in duplice copia, asseverata da un tecnico professionista abilitato. Spesso viene richiesto di allegare al modulo anche eventuali elaborati progettuali, come previsto dal Regolamento Edilizio, in triplice copia e firmati dal tecnico abilitato. Inoltre vanno forniti i dati dell’impresa esecutrice dei lavori; le autocertificazioni attestanti i requisiti necessari per la realizzazione dell’intervento; eventuali opinioni delle amministrazioni incaricate della tutela ambientale, paesaggistica e culturale; la ricevuta del versamento relativo all’importo dei diritti di segreteria. Sui siti delle amministrazioni comunali è possibile venire a conoscenza e scaricare tutta la documentazione in merito.

Il cittadino può richiedere, preventivamente o al momento della presentazione della richiesta, che gli atti di assenso siano acquisiti dall’amministrazione comunale: in questo caso i lavori potranno cominciare a seguito della comunicazione circa l’avvenuta acquisizione da parte dello Sportello Unico. A questo punto, il personale ivi impiegato entro 30 giorni dalla presentazione potrà effettuare verifiche e controlli in merito e, in caso di irregolarità, sospendere i lavori, invitando il richiedente a regolarizzate l’attività. A seguito dei 30 giorni l’amministrazione comunale potrà intervenire applicando delle corrispondenti sanzioni in caso di false dichiarazioni o in caso di rischio di danno per il patrimonio artistico – culturale, per l’ambiente, la salute e la sicurezza.