Dia

La Dia è la sigla che indica la denuncia di inizio attività edilizia, ovvero un atto amministrativo, disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 nel giugno del 2001, che ne esplicita, nei suoi articoli, l’ambito di applicazione e i relativi limiti.
La Dia rappresenta una pratica urbanistica rilevante, in quanto si tratta di uno strumento di cui si avvale l’Amministrazione Pubblica per svolgere il suo ruolo di vigilanza in ambito edilizio sul proprio territorio di sua competenza, consentendogli al tempo stesso di snellire le procedure inerenti le pratiche edili che su di essa gravavano. Si specifica pertanto che la Dia non è un’autorizzazione che viene concessa, ma una sorta di autodichiarazione del committente dei lavori che viene approvata sulla base della documentazione presentata, tra cui la relazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato (ingegnere edile, architetto, geometra iscritti all’albo).
La Dia viene attualmente richiesta solo per realizzare specifiche opere edili. Infatti dall’anno 2010 è stata sostituta, per la maggior parte dei casi, dalla Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. Nello specifico la Dia deve essere richiesta per l’effettuazione di opere che non rientrano nell’attività edilizia libera e che non richiedono il permesso di costruire. La Dia è pertanto necessaria per le opere di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia, inoltre può essere impiegata anche nei casi in cui siano ammesse delle varianti al permesso di costruire, che non implichino variazioni di stampo, volume e superficie dell’edificio. Occorre tuttavia sottolineare che, successivamente, la normativa ha potenziato il provvedimento in quest’ambito, delineando la Super Dia, con il quale è possibile realizzare le opere di nuova costruzione nei casi in cui sia stato approvato un piano particolareggiato per la lottizzazione della specifica area. Con la Super Dia oggi è possibile anche mettere a punto opere che prima erano soggette al permesso di costruire.
Se la Dia non viene esibita nei casi in cui viene richiesta per legge i soggetti coinvolti entrano nell’ambito dell’illecito e quindi possono essere perseguiti legalmente con sanzioni proporzionate alla trasgressione commessa. Si è perseguibili a norma di legge anche nei casi in cui si inizino opere edili soggette alla Dia prima dei 30 giorni contemplati per il silenzio – assenso e se si eseguono opere diverse da come sono state presentate nella richiesta della denuncia di inizio attività.
La domanda di denuncia di inizio attività va presentata all’Ufficio Tecnico del Comune e va firmata da un tecnico abilitato alla progettazione dell’opera. Inoltre deve contenere un progetto grafico circa le condizioni attuali dell’area interessata, la situazione futura a seguito dei lavori e una relazione dettagliata sulle opere da realizzare dal punto di vista tecnico, oltre che i riferimenti normativi sia a livello nazionale che locale. Nella relazione il progettista deve esplicitare con certificazione la propria assunzione di responsabilità in merito alla conformità degli strumenti urbanistici legalmente in auge al momento dello svolgimento dei lavori. Tale assunzione di responsabilità da parte del tecnico abilitato sgrava la Pubblica Amministrazione, giustificando l’adeguata parcella che a tale professionista viene corrisposta. Pertanto i documenti per inoltrare la richiesta della Dia in sintesi sono: la domanda firmata dal proprietario, la relazione tecnica dettagliata e firmata dal progettista, gli elaborati (sempre firmati dal progettista) circa il progetto prima e dopo l’esecuzione dei lavori e la comunicazione dell’impresa esecutrice e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
A seguito della presentazione dei documenti della Dia, questa viene approvata dopo 30 giorni, al termine dei quali sarà possibile procedere con l’inizio dei lavori, che dovranno concludersi entro 3 anni. Entro i 30 giorni l’Ufficio Tecnico può chiedere comunque integrazioni circa la documentazione o evidenziare eventuali non conformità alle norme in vigore.
La Dia rappresenta una pratica urbanistica rilevante, in quanto si tratta di uno strumento di cui si avvale l’Amministrazione Pubblica per svolgere il suo ruolo di vigilanza in ambito edilizio sul proprio territorio di sua competenza, consentendogli al tempo stesso di snellire le procedure inerenti le pratiche edili che su di essa gravavano. Si specifica pertanto che la Dia non è un’autorizzazione che viene concessa, ma una sorta di autodichiarazione del committente dei lavori che viene approvata sulla base della documentazione presentata, tra cui la relazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato (ingegnere edile, architetto, geometra iscritti all’albo).
La Dia viene attualmente richiesta solo per realizzare specifiche opere edili. Infatti dall’anno 2010 è stata sostituta, per la maggior parte dei casi, dalla Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. Nello specifico la Dia deve essere richiesta per l’effettuazione di opere che non rientrano nell’attività edilizia libera e che non richiedono il permesso di costruire. La Dia è pertanto necessaria per le opere di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia, inoltre può essere impiegata anche nei casi in cui siano ammesse delle varianti al permesso di costruire, che non implichino variazioni di stampo, volume e superficie dell’edificio. Occorre tuttavia sottolineare che, successivamente, la normativa ha potenziato il provvedimento in quest’ambito, delineando la Super Dia, con il quale è possibile realizzare le opere di nuova costruzione nei casi in cui sia stato approvato un piano particolareggiato per la lottizzazione della specifica area. Con la Super Dia oggi è possibile anche mettere a punto opere che prima erano soggette al permesso di costruire.
Se la Dia non viene esibita nei casi in cui viene richiesta per legge i soggetti coinvolti entrano nell’ambito dell’illecito e quindi possono essere perseguiti legalmente con sanzioni proporzionate alla trasgressione commessa. Si è perseguibili a norma di legge anche nei casi in cui si inizino opere edili soggette alla Dia prima dei 30 giorni contemplati per il silenzio – assenso e se si eseguono opere diverse da come sono state presentate nella richiesta della denuncia di inizio attività.
La domanda di denuncia di inizio attività va presentata all’Ufficio Tecnico del Comune e va firmata da un tecnico abilitato alla progettazione dell’opera. Inoltre deve contenere un progetto grafico circa le condizioni attuali dell’area interessata, la situazione futura a seguito dei lavori e una relazione dettagliata sulle opere da realizzare dal punto di vista tecnico, oltre che i riferimenti normativi sia a livello nazionale che locale. Nella relazione il progettista deve esplicitare con certificazione la propria assunzione di responsabilità in merito alla conformità degli strumenti urbanistici legalmente in auge al momento dello svolgimento dei lavori. Tale assunzione di responsabilità da parte del tecnico abilitato sgrava la Pubblica Amministrazione, giustificando l’adeguata parcella che a tale professionista viene corrisposta. Pertanto i documenti per inoltrare la richiesta della Dia in sintesi sono: la domanda firmata dal proprietario, la relazione tecnica dettagliata e firmata dal progettista, gli elaborati (sempre firmati dal progettista) circa il progetto prima e dopo l’esecuzione dei lavori e la comunicazione dell’impresa esecutrice e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
A seguito della presentazione dei documenti della Dia, questa viene approvata dopo 30 giorni, al termine dei quali sarà possibile procedere con l’inizio dei lavori, che dovranno concludersi entro 3 anni. Entro i 30 giorni l’Ufficio Tecnico può chiedere comunque integrazioni circa la documentazione o evidenziare eventuali non conformità alle norme in vigore.