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Permesso di costruire

Permesso di costruire
Il permesso di costruire è il documento amministrativo concesso dal Comune che indica l’autorizzazione a porre in essere attività di costruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica sul territorio, secondo quanto previsto dalla legge italiana e in relazione agli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale permesso è infatti regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 emanato nel giugno nel 2001, denominato Testo unico dell’edilizia. Con tale decreto il permesso di costruire ha sostituito la concessione edilizia, istituita con la Legge Bucalossi, con il quale si decretava il superamento della licenza edilizia, introdotta nel 1942 con la legge urbanistica statale. Inoltre, essendo la materia urbanistico – edilizia di competenza sia statale che regionale, molte amministrazioni regionali sono in seguito intervenute sul tema dei permessi di costruire contribuendo a regolarne l’ambito di applicazione. Pertanto prima di chiedere il permesso di costruire si consiglia di consultare la legislazione della regione e del comune di appartenenza.

Il permesso di costruire è un’autorizzazione che può essere richiesta dai soggetti che sono effettivamente titolari del diritto di effettuare interventi non soggetti a procedure semplificate. L’autorizzazione è inoltre soggetta al pagamento di oneri. Per inoltrare la richiesta del permesso di costruire occorre compilare il relativo modulo e allegarvi il progetto di costruzione o ristrutturazione, che deve essere stillato da professionisti del settore abilitati all’esercizio della professione e che deve esplicitare dettagliatamente l’opera edile da porre in essere, dimostrandone la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, oltre che ai requisiti tecnici contemplati. Nel caso l’intervento di costruzione da porre in essere contempli zone o beni sottoposti a protezione e tutela in ambito ambientale, architettonico e artistico, la concessione del permesso di costruire è subordinata al nulla osta da parte dell’ente a cui è affidata la tutela di tale vincolo.

Attualmente per il rilascio del permesso di costruire è in auge il principio del “silenzio - assenso”. Nello specifico la domanda di richiesta e la relativa documentazione vengono presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia che dovrà nominare entro dieci giorni il responsabile del procedimento amministrativo. Quest’ultimo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dovrà concludere l’istruttoria, redare la proposta di provvedimento e la relativa relazione. Se il responsabile del procedimento ritiene necessario apportare delle modifiche necessarie ai fini del rilascio, potrà richiederle esplicitandone i motivi. In tal caso l’interessato, se aderisce alla richiesta di modifiche, dovrà effettuarle entro quindici giorni. Il provvedimento finale viene adottato entro trenta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento da parte del responsabile dell’ufficio. A questo punto, a seguito del decorso della tempistica prevista, se il responsabile dell’ufficio non ha esplicitato un rifiuto motivato sulla richiesta di permesso, su quest’ultimo si forma il silenzio – assenso e quindi ne consegue la concessione.