Art. 149 codice delle assicurazioni

L’art. 149 codice delle assicurazioni è una disposizione legislativa che ha introdotto la procedura di risarcimento diretto del danneggiato. Si parla spesso anche di indennizzo diretto. Di cosa si tratta? Questa particolare forma di risarcimento scatta solo in determinate condizioni, ma in sostanza prevede che il risarcimento del danno in caso di sinistro stradale venga effettuato non dalla compagnia assicurativa del danneggiante, ossia di chi ha la responsabilità dell’incidente e solitamente dovrebbe pagare i danni, ma da quella del veicolo utilizzato dal danneggiato.
In particolare, vi riportiamo qui di seguito il testo dell’art. 149 codice delle assicurazioni che si occupa di questa materia: la compagnia assicurativa, “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” (art. 149, comma 3, D. Lgs. 209/2005). In sostanza, la vostra compagnia assicurativa dovrà risarcirvi, per poi rivalersi sull’assicurazione del danneggiante.
L’obiettivo è quello di garantire all’assicurato un risarcimento più rapido, grazie a una procedura di liquidazione più snella. La richiesta di risarcimento deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia, indicando tutti i dati di richiedente e veicoli, oltre alle informazioni utili sull’incidente, come la presenza di forze di pubblica sicurezza (es. Carabinieri) o mezzi di soccorso. La compagnia sarà obbligata a presentare un’offerta di risarcimento entro 90 giorni, solo 60 in caso di danni solo a cose.
La procedura descritta dall’art. 149 codice delle assicurazioni può essere avviata solo se i due veicoli coinvolti sono regolarmente coperti da Rc Auto (se sono coinvolti più di due veicoli, ad esempio per un tamponamento a catena, il risarcimento diretto non è consentito). Inoltre, è possibile richiedere l’indennizzo diretto solo se dal sinistro stradale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (solitamente, si riconosce un danno biologico fino al 9%).
Sottolineiamo infine che la richiesta di indennizzo diretto non è obbligatoria: si tratta di una scelta volontaria da parte del danneggiato, che può sempre optare per chiedere i danni all’assicurazione del danneggiante.
In particolare, vi riportiamo qui di seguito il testo dell’art. 149 codice delle assicurazioni che si occupa di questa materia: la compagnia assicurativa, “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” (art. 149, comma 3, D. Lgs. 209/2005). In sostanza, la vostra compagnia assicurativa dovrà risarcirvi, per poi rivalersi sull’assicurazione del danneggiante.
L’obiettivo è quello di garantire all’assicurato un risarcimento più rapido, grazie a una procedura di liquidazione più snella. La richiesta di risarcimento deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia, indicando tutti i dati di richiedente e veicoli, oltre alle informazioni utili sull’incidente, come la presenza di forze di pubblica sicurezza (es. Carabinieri) o mezzi di soccorso. La compagnia sarà obbligata a presentare un’offerta di risarcimento entro 90 giorni, solo 60 in caso di danni solo a cose.
La procedura descritta dall’art. 149 codice delle assicurazioni può essere avviata solo se i due veicoli coinvolti sono regolarmente coperti da Rc Auto (se sono coinvolti più di due veicoli, ad esempio per un tamponamento a catena, il risarcimento diretto non è consentito). Inoltre, è possibile richiedere l’indennizzo diretto solo se dal sinistro stradale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (solitamente, si riconosce un danno biologico fino al 9%).
Sottolineiamo infine che la richiesta di indennizzo diretto non è obbligatoria: si tratta di una scelta volontaria da parte del danneggiato, che può sempre optare per chiedere i danni all’assicurazione del danneggiante.