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Art. 148 codice delle assicurazioni

Art. 148 codice delle assicurazioni
Le indicazioni per comprendere e utilizzare l'art. 148 codice delle assicurazioni, la procedura tra le compagnie assicurative che permette di inoltrare la richiesta di risarcimenti.

Nei vari passaggi che contraddistinguono le procedure assicurative una delle fasi principali è quella stabilita dall'art. 148 codice delle assicurazioni che regolamenta i modi in cui debba essere espletata una richiesta risarcitoria tra le due o più compagnie assicurative coinvolte che proteggono gli interessi e i diritti dei propri sottoscriventi.
Nel momento in cui viene arrecato un danno derivante sia dalla circolazione su strada sia da altri casi previsti nella polizza dei rispettivi sottoscriventi, il primo passaggio da compiere per chi ha subito il danno è quello di far inoltrare, dalla propria compagnia assicurativa a quella del danneggiatore, una richiesta di risarcimento che dovrà contenere delle informazioni standard cui aggiungere le specifiche che interessano il danno in oggetto.

È necessario considerare che una richiesta di risarcimento per essere accolta deve contenere gli elementi indicati espressamente dall'art. 148 codice delle assicurazioni CdA, altrimenti la parte danneggiante non potrà formulare alcuna offerta valida per risarcire la parte lesa.
Nell'articolo 145 del CdA vengono inoltre specificate le modalità con le quali bisogna presentare una richiesta di risarcimento, ovvero: deve essere presentata la denuncia del sinistro di cui all’articolo 143 CdA con l'indicazione del codice fiscale delle persone aventi diritto al risarcimento e l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose che sono state danneggiate sono rese disponibili per l’ispezione che serve ad accertare e valutare l’entità del danno.

Ovviamente nel caso in cui nella richiesta di risarcimento siano ricompresi danni a persone, queste dovranno rendersi disponibili per far accertare i danni ricevuti, le conseguenze e le condizioni di salute, in modo da stimare più precisamente l'entità del danno. Nel caso in cui un danneggiato si rifiuti di rendersi disponibile per i dovuti accertamenti, il termine entro il quale l'assicuratore deve proporre un'offerta sono sospesi.

Di norma, infatti, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, la compagnia assicurativa del sottoscrivente danneggiante è tenuta a rispettare il termine e a produrre un'offerta congrua entro i 60 giorni o entro i 30 giorni dalla ricezione della richiesta se questa è stata sottoscritta da tutte le persone coinvolte nell'azione risarcitoria. Se non si procede con una proposta la compagnia assicurativa ha comunque l'obbligo di produrre idonea documentazione atta a spiegare le motivazioni per cui non si può produrre un'offerta risarcitoria.

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