L'anticipazione del TFR

L’anticipazione TFR in busta paga è stata una delle notizie principali dell’inizio del 2015. La Legge di Stabilità per il 2015 infatti ha introdotto l’importante novità dell’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto in busta paga per i lavoratori che ne facciano richiesta. Cercheremo di fare chiarezza sulle differenze con la procedura standard di liquidazione e ci concentreremo sulla tassazione a cui questa somma viene oggi sottoposta.
La richiesta di anticipo TFR può essere avanzata, secondo quanto previsto dalla stessa Legge di Stabilità, dai lavoratori del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici. Per questi ultimi, rimane in vigore la precedente normativa di calcolo del TFR. Sono invece esclusi dall'anticipazione della liquidazione i lavoratori nel settore pubblico. Per poter chiedere l’anticipo è necessario poi che il lavoratore sia legato al medesimo datore di lavoro da almeno 6 mesi. L’anticipo del TFR avverrà tramite liquidazione diretta mensile.
La principale differenza rispetto alla legislazione precedente è data dal fatto che l’anticipo TFR non è legato a una precisa finalità. Al contrario, la normativa standard sull’anticipazione della liquidazione prevede che il lavoratore possa richiedere fino al 70% del TFR maturato al momento della richiesta, dopo aver lavorato almeno 8 anni presso il medesimo datore di lavoro. In più, l’anticipo poteva venire richiesto per finalità specifiche, come spese sanitarie straordinarie, l’acquisto della prima casa o spese nei periodi di maternità o congedo parentale. Non è così invece per l’anticipo del TFR previsto dalla Legge di Stabilità: questa procedura sarà però disponibile solo per 3 anni, dal 2015 al 2018.
L’altra importante differenza è il regime fiscale a cui è sottoposta l’anticipazione del TFR in busta paga. Sull’erogazione mensile anticipata del TFR viene infatti applicata la tassazione ordinaria e non quella separata, che prevede invece delle agevolazioni per la liquidazione del TFR a fine carriera. Dal punto di vista fiscale quindi, l’anticipazione TFR in busta paga è meno conveniente. In più, questa somma “non è imponibile ai fini previdenziali”, quindi non viene conteggiata per il calcolo dei contributi e della futura pensione. Bisogna dunque scegliere con cautela quale sia la soluzione migliore per il nostro TFR.
La richiesta di anticipo TFR può essere avanzata, secondo quanto previsto dalla stessa Legge di Stabilità, dai lavoratori del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici. Per questi ultimi, rimane in vigore la precedente normativa di calcolo del TFR. Sono invece esclusi dall'anticipazione della liquidazione i lavoratori nel settore pubblico. Per poter chiedere l’anticipo è necessario poi che il lavoratore sia legato al medesimo datore di lavoro da almeno 6 mesi. L’anticipo del TFR avverrà tramite liquidazione diretta mensile.
La principale differenza rispetto alla legislazione precedente è data dal fatto che l’anticipo TFR non è legato a una precisa finalità. Al contrario, la normativa standard sull’anticipazione della liquidazione prevede che il lavoratore possa richiedere fino al 70% del TFR maturato al momento della richiesta, dopo aver lavorato almeno 8 anni presso il medesimo datore di lavoro. In più, l’anticipo poteva venire richiesto per finalità specifiche, come spese sanitarie straordinarie, l’acquisto della prima casa o spese nei periodi di maternità o congedo parentale. Non è così invece per l’anticipo del TFR previsto dalla Legge di Stabilità: questa procedura sarà però disponibile solo per 3 anni, dal 2015 al 2018.
L’altra importante differenza è il regime fiscale a cui è sottoposta l’anticipazione del TFR in busta paga. Sull’erogazione mensile anticipata del TFR viene infatti applicata la tassazione ordinaria e non quella separata, che prevede invece delle agevolazioni per la liquidazione del TFR a fine carriera. Dal punto di vista fiscale quindi, l’anticipazione TFR in busta paga è meno conveniente. In più, questa somma “non è imponibile ai fini previdenziali”, quindi non viene conteggiata per il calcolo dei contributi e della futura pensione. Bisogna dunque scegliere con cautela quale sia la soluzione migliore per il nostro TFR.