Valore catastale immobile

Il valore catastale o valore fiscale di un immobile rappresenta, in caso di acquisto di immobili, la base imponibile utilizzata nel calcolo delle seguenti tasse: imposta di registro e IVA. E’ bene precisare che però, nonostane tali imposte siano definite sul valore catastale dell’immobile, negli atti di acquisto o vendita è necessario indicare anche il valore commerciale, ovvero il prezzo pagato.
Le stime immobiliari o quotazioni immobiliari servono a definire il valore catastale di un immobile. Ma come si calcola tale valore fiscale?
Si deve moltiplicare la rendita catastale dell’immobile per un particolare coefficiente di rivalutazione.
Il valore catastale dei terreni non edificabili invece si ottiene moltiplicando per settantacinque il reddito dominicale rivalutato del 25% e nel caso in cui si desideri conoscere il valore catastale di un immobile che però non risulta al Catasto, si utilizzerà la cosiddetta rendita presunta.
Le rendite catastali di un immobile si ottengono moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare dichiarata in vani catastali, oppure in metri quadrati, con la tariffa d'estimo che fa riferimento alla posizione e alla destinazione d'uso dell’immobile. Per conoscere la rendita catastale del proprio immobile ci si può rivolgere a: Agenzia delle Entrate – Uffici provinciali o sito web, Poste Italiane - Certitel Catasto Web, Centro di Assistenza fiscale - CAF o appositi siti web di calcolo come ad esempio Dossier.net.
Tutti gli immobili appartenenti ai gruppi A, C, D ed E prevedono una rivalutazione della rendita catastale del 5% mentre gli immobili del gruppo B, a seguito del Decreto legge 3 ottobre 2006, subiscono una rivalutazione del 40%.
I coefficienti subiscono delle variazioni in base alla destinazione d’uso dell’immobile (prima casa) e in base alla categoria di appartenenza, eccoli:
In alternativa al precedente calcolo, è possibile conoscere il valore catastale di un immobile, moltiplicando la rendita catastale NON rivalutata con i seguenti coefficienti:
Il valore ottenuto serve come base imponibile su cui calcolare le imposte negli atti non soggetti ad IVA e limitatamente agli immobili appartenenti al gruppo A, ad esclusione della categoria A/10 (negozi ed uffici).
Le stime immobiliari o quotazioni immobiliari servono a definire il valore catastale di un immobile. Ma come si calcola tale valore fiscale?
Si deve moltiplicare la rendita catastale dell’immobile per un particolare coefficiente di rivalutazione.
Il valore catastale dei terreni non edificabili invece si ottiene moltiplicando per settantacinque il reddito dominicale rivalutato del 25% e nel caso in cui si desideri conoscere il valore catastale di un immobile che però non risulta al Catasto, si utilizzerà la cosiddetta rendita presunta.
Le rendite catastali di un immobile si ottengono moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare dichiarata in vani catastali, oppure in metri quadrati, con la tariffa d'estimo che fa riferimento alla posizione e alla destinazione d'uso dell’immobile. Per conoscere la rendita catastale del proprio immobile ci si può rivolgere a: Agenzia delle Entrate – Uffici provinciali o sito web, Poste Italiane - Certitel Catasto Web, Centro di Assistenza fiscale - CAF o appositi siti web di calcolo come ad esempio Dossier.net.
Tutti gli immobili appartenenti ai gruppi A, C, D ed E prevedono una rivalutazione della rendita catastale del 5% mentre gli immobili del gruppo B, a seguito del Decreto legge 3 ottobre 2006, subiscono una rivalutazione del 40%.
I coefficienti subiscono delle variazioni in base alla destinazione d’uso dell’immobile (prima casa) e in base alla categoria di appartenenza, eccoli:
- 110 - prima casa.
- 120 - fabbricati appartenenti al gruppo A e C.
- 168 - fabbricati appartenenti al gruppo B.
- 60 - fabbricati appartenenti al gruppo A/10 (uffici e studi privati) e D.
- 40,80 - fabbricati appartenenti al gruppo C/1 (negozi e botteghe) ed E.
- 112,50 - terreni non edificabili.
In alternativa al precedente calcolo, è possibile conoscere il valore catastale di un immobile, moltiplicando la rendita catastale NON rivalutata con i seguenti coefficienti:
- 115,50 - prima casa.
- 126 - fabbricati appartenenti al gruppo A e C.
- 176,40 - fabbricati appartenenti al gruppo B.
- 63 - fabbricati appartenenti al gruppo A/10 (uffici e studi privati) e D.
- 42,84 - fabbricati appartenenti al gruppo C/1 (negozi e botteghe) ed E.
- 112,50 - terreni non edificabili.
Il valore ottenuto serve come base imponibile su cui calcolare le imposte negli atti non soggetti ad IVA e limitatamente agli immobili appartenenti al gruppo A, ad esclusione della categoria A/10 (negozi ed uffici).