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Contributo unificato 2014

Contributo unificato 2014
Il contributo unificato è una tassa che si paga per dare l'avvio a un procedimento giudiziale, sia esso di tipo civile, penale o tributario, quando sussiste la richiesta di risarcimento. Per le cause che prevedono l'imputazione di una persona ma senza che ci sia la richiesta di risarcimento, non si deve versare alcun contributo.

Dal 2011, il contributo unificato ha sostituito l'imposta di bollo, e non è stata stabilita una cifra fissa ma un importo che varia in base al valore del contenzioso. Per i casi in cui non è determinata la cifra chiesta a risarcimento, è lo Stato che applica una tariffa forfettaria: si va dai 120 euro per le cause di tipo tributario, ai 206 per le cause penali e ai 450 euro per le cause civili e di tipo amministrativo. L'importo su cui viene calcolato il contributo è sempre al netto di eventuali sanzioni aggiuntive e degli interessi maturati dal momento del danno e fino al momento del risarcimento.
Per i casi di ricorso per sanzioni, invece, la cifra che farà da base di calcolo sarà equivalente alla somma delle sanzioni stesse.

In base all'ammontare del risarcimento richiesto e del tipo di procedimento, si può sapere a quanto ammonta il contributo unificato: per i processi civili di primo grado, se il risarcimento è inferiore ai 1.100 euro, il contributo sarà di 37 euro. Ogni tabella ha degli scaglioni, che arrivano fino ai risarcimenti superiori ai 520 mila euro e per cui il contributo richiesto è di 1.466 euro.

Per i processi civili in appello, le tariffe salgono: prendendo sempre come esempio la soglia minima e la soglia massima, si dovranno pagare 55,50 euro per risarcimenti inferiori a 1.100 euro e, per quelli superiori a 520 mila euro, invece, il contributo è di 2.199 euro. Per i procedimenti che arrivano in Cassazione, per la soglia minima di risarcimento il contributo è di 74 euro, che sale a 2.932 euro per la soglia massima superiore a 520 mila euro di risarcimento.

Per i procedimenti di tipo tributario, come le esecuzioni mobiliari e immobiliari, gli importi variano non in base al valore del procedimento, ma bensì in base alla tipologia dell'esecuzione. Anche per i procedimenti fallimentari, di separazione dei coniugi e di tipo amministrativo, l'importo viene stabilito in base alla tipologia del procedimento e, in alcuni casi come i procedimenti che riguardano i figli minori, esiste l'esenzione dal pagamento del contributo.

Il pagamento del contributo può avvenire presso gli uffici postali compilando l'apposito modulo, oppure tramite modello F23 in tutti gli sportelli bancari o, ancora, presso le tabaccherie e le ricevitorie Sisal abilitate al servizio di pagamento.