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Contributo unificato

Contributo unificato
Il contributo unificato rappresenta la tassa per la registrazione a ruolo nelle cause civili, svolte in Tribunale davanti ai Giudice di Pace, e amministrative, che hanno luogo davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale), che occorre versare a partire dal primo maggio del 2002.

Si ricorda che la registrazione a ruolo è necessaria per poter dare inizio a una causa. Infatti, quando si consegna il fascicolo per il procedimento presso la cancelleria del Tribunale o del T.A.R., occorre esibire la ricevuta di versamento del contributo unificato per poter effettivamente procedere con la prima udienza.

Come si evince anche dal termine “unificato”, tale contributo rappresenta un tentativo di semplificazione, in quanto il versamento della corrispondente tassa si sostituisce al complesso di tributi che andavano corrisposti in sede di causa civile e amministrativa, quali l’imposta di bollo, i diritti di cancelleria e altri ancora.


L’importo del contributo unificato dipende sempre dal valore e dal tipo di causa in questione ed è desumibile nella dichiarazione dei redditi. Solitamente per i ricorsi effettuati al T.A.R. l’ammontare della somma da corrispondere per il contributo unificato si attesta sui 500 euro, mentre per quanto concerne le cause ordinarie occorre far riferimento alla tabella prevista per legge. È possibile visionare la tabella sul sito di Altalex. Al riguardo occorre precisare che coloro che percepiscono un reddito molto basso, inferiore a circa 11.000 euro, emergente nell’ultima dichiarazione dei redditi, hanno diritto al patrocinio gratuito e non devono versare il contributo unificato.

Per quanto concerne il versamento, questo può essere effettuato presso gli uffici postali, compilando il “bollettino di versamento del contributo unificato”, presso le banche esibendo il modello F23 e in tabaccheria presentando il “modello per la comunicazione di versamento”.

Si ricorda che in caso di errori concernenti il versamento, come per esempio il pagamento di importi superiori o la duplicazione del versamento stesso, è possibile richiedere il rimborso del contributo unificato. Ci si avvale di tale diritto tramite la presentazione di un’istanza specifica entro i due anni a partire dal giorno del versamento. L’istanza può essere presentata personalmente oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio giudiziario, allegando i documenti richiesti.

Per ulteriori e maggiormente approfondite informazioni in merito alla normativa che disciplina il contributo unificato si consiglia di consultare il seguente sito: http://www.altalex.com/index.php?idnot=4187.