Separazione consensuale
La separazione consensuale è la procedura attraverso la quale marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo. Rispetto alla separazione per via giudiziaria, la consensuale permette di risparmiare tempo e denaro, ma soprattutto dovrebbe garantire una transizione meno problematica verso la separazione dei due coniugi, in particolare in presenza di figli. Proprio per questo motivo, la separazione consensuale è possibile solamente se c’è perfetto accordo fra le parti su alcune questioni fondamentali:
La procedura standard per ottenere la separazione è quella di omologazione di fronte al Tribunale competente (solitamente, quello dell’area in cui risiedono i coniugi o in cui risiede la parte che fa ricorso). Il Presidente del Tribunale deve fissare un’udienza a cui parteciperanno le due parti, anche senza l’assistenza di un difensore, e fare un tentativo di conciliazione. Se questo non va a buon fine, il Tribunale stabilirà se le condizioni concordate fra i coniugi siano legittime e favorevoli all’interesse dei figli. In caso contrario proporrà delle modifiche. La separazione verrà poi omologata e segnalata sull’atto di matrimonio.
La legge n. 162/2014 ha introdotto due procedura semplificate per la separazione consensuale. La prima è la convenzione di negoziazione assistita. Si tratta di una conciliazione fra le parti garantita dai propri avvocati: deve essere redatta in forma scritta e i difensori ne garantiscono la conformità. Di fatto, non si passa dal Tribunale: sarà l’avvocato a dover trasmettere l’atto autenticato per poter modificare l’atto di matrimonio. La scrittura autenticata dall’avvocato ha valore esecutivo e non necessita dell’omologazione da parte del Tribunale. In presenza di figli minori, l‘avvocato deve comunque trasmettere l’atto anche al Tribunale, che ne giudica poi la conformità.
L’altro metodo di separazione consensuale è la dichiarazione di fronte al sindaco, in quanto ufficiale di stato civile. Le due parti possono inviare al sindaco anche dichiarazioni separate, senza l’ausilio di una avvocato. Se tutto è in regola, sarà il Comune a gestire i cambi negli atti di matrimonio. Tuttavia, tale procedura non può essere utilizzata per trasferimenti patrimoniali e se ci sono figli minorenni o maggiorenni non in grado di intendere e di volere, portatori di handicap o non autosufficienti economicamente.
La riforma della separazione consensuale è stata poi completata con quella del divorzio breve: dal 2015, sarà possibile richiedere il divorzio solo 6 mesi dopo la consensuale e 12 mesi la separazione giudiziale. Inoltre, la separazione risulta effettiva da quando le parti compaiono di fronte al giudice. In questo approfondimento, trovate tutte le novità sul divorzio breve e la separazione più veloce.
- l’affidamento dei figli, la loro dimora e i diritti del genitore con il quale non abiteranno;
- l’assegnazione della casa coniugale;
- il mantenimento dei figli e dell’altro coniuge, se in condizione di debolezza economica;
- altre questioni economiche e patrimoniali.
La procedura standard per ottenere la separazione è quella di omologazione di fronte al Tribunale competente (solitamente, quello dell’area in cui risiedono i coniugi o in cui risiede la parte che fa ricorso). Il Presidente del Tribunale deve fissare un’udienza a cui parteciperanno le due parti, anche senza l’assistenza di un difensore, e fare un tentativo di conciliazione. Se questo non va a buon fine, il Tribunale stabilirà se le condizioni concordate fra i coniugi siano legittime e favorevoli all’interesse dei figli. In caso contrario proporrà delle modifiche. La separazione verrà poi omologata e segnalata sull’atto di matrimonio.
La legge n. 162/2014 ha introdotto due procedura semplificate per la separazione consensuale. La prima è la convenzione di negoziazione assistita. Si tratta di una conciliazione fra le parti garantita dai propri avvocati: deve essere redatta in forma scritta e i difensori ne garantiscono la conformità. Di fatto, non si passa dal Tribunale: sarà l’avvocato a dover trasmettere l’atto autenticato per poter modificare l’atto di matrimonio. La scrittura autenticata dall’avvocato ha valore esecutivo e non necessita dell’omologazione da parte del Tribunale. In presenza di figli minori, l‘avvocato deve comunque trasmettere l’atto anche al Tribunale, che ne giudica poi la conformità.
L’altro metodo di separazione consensuale è la dichiarazione di fronte al sindaco, in quanto ufficiale di stato civile. Le due parti possono inviare al sindaco anche dichiarazioni separate, senza l’ausilio di una avvocato. Se tutto è in regola, sarà il Comune a gestire i cambi negli atti di matrimonio. Tuttavia, tale procedura non può essere utilizzata per trasferimenti patrimoniali e se ci sono figli minorenni o maggiorenni non in grado di intendere e di volere, portatori di handicap o non autosufficienti economicamente.
La riforma della separazione consensuale è stata poi completata con quella del divorzio breve: dal 2015, sarà possibile richiedere il divorzio solo 6 mesi dopo la consensuale e 12 mesi la separazione giudiziale. Inoltre, la separazione risulta effettiva da quando le parti compaiono di fronte al giudice. In questo approfondimento, trovate tutte le novità sul divorzio breve e la separazione più veloce.
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