Ti trovi qui: Home » Tutela dei consumatori » Commercio » Servizi non richiesti

Servizi non richiesti

Servizi non richiesti
I servizi non richiesti riguardano quelle pratiche commerciali che vengono avviate da parte di un soggetto professionale nei confronti del consumatore, senza che quest’ultimo abbia richiesto alcuna attivazione degli specifici servizi.
Nel caso in cui si ricontrasse la presenza di servizi non richiesti sul proprio numero di cellulare, fisso o mobile, ad esempio, sarà possibile avviare la contestazione relativa a tali servizi.

Il decreto legislativo 21/2014 stabilisce che, senza il consenso da parte del consumatore, il soggetto professionale responsabile della vendita non può effettuare consegne o attivazioni a suo carico. Il consenso deve essere comunicato da parte del consumatore prima della conclusione del contratto, o nel momento dell’apposizione della firma e, qualora si stabilisse il desiderio di accedere a una definita quantità di servizi, il venditore non potrà aggiungerne altri senza aver prima ottenuto l’approvazione da parte del consumatore.

La consegna di forniture o l’attivazione di servizi non richiesti, con relativa richiesta di pagamento al consumatore, sono vietati dal Codice del consumo e, pertanto, i soggetti professionali che eseguono tali pratiche, ai danni del consumatore, possono incorrere in denunce.
Sono esclusi dal divieto sopracitato:
  • I beni e servizi consegnati al consumatore qualora vi sia stato il consenso da parte di quest’ultimo, in forma scritta o, per talune pratiche, in forma orale.
  • La fornitura di servizi o campioni in omaggio al consumatore, senza che a quest’ultimo venga richiesto il pagamento per il loro utilizzo o per le spese di spedizione.

I servizi non richiesti più comuni sono quelli telefonici e il consumatore, per tutelarsi dal dover pagare bollette più alte a causa dei servizi aggiunti senza il suo consenso, può agire in taluni modi:
  • Innanzitutto deve fare immediatamente reclamo alla società che ha effettuato l’attivazione del servizio mediante lettera di protesta, allegando la fotocopia della fattura e delle propria carta d’identità, nella quale si contesta il servizio e se ne richiede l’immediata disattivazione.

  • Se necessario, è possibile altresì effettuare una segnalazione all’Autorità Garante per le Comunicazioni, la quale può sanzionare la società telefonica anche se, dal momento che non può operare in qualità di giudice civile, non può intervenire direttamente nella contesa tra il consumatore e la compagnia.
  • Qualora il reclamo non avesse prodotto gli esiti desiderati, è possibile rivolgersi al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) della propria regione, il quale avvierà il tentativo di conciliazione che, se andrà a buon fine, consentirà al consumatore di essere sciolto dal contratto per i servizi da lui non richiesti.

  • Infine, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non andasse a buon fine o qualora non fosse fissata un’udienza per la conciliazione dopo 30 giorni dall’istanza, ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace.