IGP

L'IGP, cioè l'Indicazione Geografica Protetta, è un marchio giuridico che serve a designare particolari caratteristiche per il prodotto che lo ottiene. L'IGP, infatti, è una forma di tutela giuridica che la Comunità Europea fornisce nell'ambito agroalimentare poiché i prodotti che ne ottengono la certificazione devono possedere specifiche caratteristiche che vengono controllate e monitorate periodicamente per tutelare i diritti dei consumatori e far osservare i doveri ai produttori.
Le caratteristiche principali che un prodotto deve possedere per poter ottenere l'IGP sono le seguenti: essere originario della zona che richiede il riconoscimento; le qualità e le proprietà del prodotto possono essere attribuite alle caratteristiche della zona geografica; la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nella zona geografica indicata. Importante, poi, è distinguere tra DOP e IGP. L'IGP si differenzia dalla DOP (Denominazione di Origine Protetta) perchè è meno restrittiva sulle caratteristiche che ne consentono l'inclusione. La DOP infatti osserva delle direttive molto rigide che avrebbero impedito a molti prodotti di non ottenere la tutela giuridica per la macchinosità della valutazione necessaria a ottenere il riconoscimento. La differenza sostanziale è che nella DOP ogni fase deve essere realizzata nella zona geografica indicata, mentre nella IGP una tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione può essere realizzata in un'altra zona.
Come avviene nella procedura di riconoscimento della DOP, anche per l'IGP la richiesta può essere presentata da un'associazione la cui composizione sia costituita da produttori agroalimentari che si occupano nello specifico del prodotto per il quale si richiede il riconoscimento. L'associazione deve quindi essere stata costituita con atto pubblico, deve rappresentare i produttori e i trasformatori di prodotti nella zona geografica delimitata e deve indicare nell'atto costitutivo che non verrà sciolta prima del raggiungimento dell'obiettivo per la quale è stata costituita. Se nell'atto costitutivo originario non vi è l'indicazione del prodotto oggetto della domanda di riconoscimento si può certificare che in assemblea sia stato deliberato di voler presentare l'istanza per la registrazione della IGP oggetto della domanda.
La richiesta di riconoscimento IGP deve essere presentata presso il Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III ed all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Ufficio Associazionismo e Cooperazione Agricola. L'Ufficio regionale preposto entro 120 giorni deve valutare la documentazione e formulare parere di legittimità per poter inviare la documentazione al Ministero il quale a sua volta, entro 240 giorni, deve formulare parere di legittimità per l'invio alla Regione che procede alla stesura del disciplinare di produzione. Poi, la richiesta viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e inviata alla Commissione Europea.
Le caratteristiche principali che un prodotto deve possedere per poter ottenere l'IGP sono le seguenti: essere originario della zona che richiede il riconoscimento; le qualità e le proprietà del prodotto possono essere attribuite alle caratteristiche della zona geografica; la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nella zona geografica indicata. Importante, poi, è distinguere tra DOP e IGP. L'IGP si differenzia dalla DOP (Denominazione di Origine Protetta) perchè è meno restrittiva sulle caratteristiche che ne consentono l'inclusione. La DOP infatti osserva delle direttive molto rigide che avrebbero impedito a molti prodotti di non ottenere la tutela giuridica per la macchinosità della valutazione necessaria a ottenere il riconoscimento. La differenza sostanziale è che nella DOP ogni fase deve essere realizzata nella zona geografica indicata, mentre nella IGP una tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione può essere realizzata in un'altra zona.
Come avviene nella procedura di riconoscimento della DOP, anche per l'IGP la richiesta può essere presentata da un'associazione la cui composizione sia costituita da produttori agroalimentari che si occupano nello specifico del prodotto per il quale si richiede il riconoscimento. L'associazione deve quindi essere stata costituita con atto pubblico, deve rappresentare i produttori e i trasformatori di prodotti nella zona geografica delimitata e deve indicare nell'atto costitutivo che non verrà sciolta prima del raggiungimento dell'obiettivo per la quale è stata costituita. Se nell'atto costitutivo originario non vi è l'indicazione del prodotto oggetto della domanda di riconoscimento si può certificare che in assemblea sia stato deliberato di voler presentare l'istanza per la registrazione della IGP oggetto della domanda.
La richiesta di riconoscimento IGP deve essere presentata presso il Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III ed all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Ufficio Associazionismo e Cooperazione Agricola. L'Ufficio regionale preposto entro 120 giorni deve valutare la documentazione e formulare parere di legittimità per poter inviare la documentazione al Ministero il quale a sua volta, entro 240 giorni, deve formulare parere di legittimità per l'invio alla Regione che procede alla stesura del disciplinare di produzione. Poi, la richiesta viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e inviata alla Commissione Europea.