Differenze tra scontrino fiscale e scontrino non fiscale

Tutti noi sappiamo che, entrando a fare acquisti in un negozio, pranzando al ristorante o andando a vedere un film al cinema, l’esercizio commerciale è tenuto a rilasciarci lo scontrino fiscale dietro al nostro pagamento e, in caso di inadempienza, rischia di incorrere nel pagamento di multe da parte della Guardia di Finanza per l’evasione fiscale.
Esistono però alcune eccezioni in cui non vi è l’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale ma vi è la possibilità di optare per lo scontrino non fiscale, il quale è considerato lecito da parte dell’Agenzia delle entrate e può essere emesso in alternativa alla fattura (ma, se il cliente richiedesse la fattura, l’esercizio commerciale è obbligato a rilasciargliela).
Vediamo nel dettaglio quali sono le principali differenze tra lo scontrino fiscale e lo scontrino non fiscale:
Quest’ultimo punto è motivato dal fatto che, qualora la specifica GDO volesse procedere con l’emissione degli scontrini non fiscali, la trasmissione degli incassi giornalieri deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate entro il 15° giorno che segue la scadenza del mese di riferimento, pena il pagamento di multe e il rischio di dover sospendere l’attività lavorativa per tempi variabili a seconda del tempo intercorso tra la scadenza del termine e la trasmissione dei dati.
Esistono però alcune eccezioni in cui non vi è l’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale ma vi è la possibilità di optare per lo scontrino non fiscale, il quale è considerato lecito da parte dell’Agenzia delle entrate e può essere emesso in alternativa alla fattura (ma, se il cliente richiedesse la fattura, l’esercizio commerciale è obbligato a rilasciargliela).
Vediamo nel dettaglio quali sono le principali differenze tra lo scontrino fiscale e lo scontrino non fiscale:
- Lo scontrino fiscale è obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali, salvo le tabaccherie, le edicole e le pompe di benzina. Lo scontrino non fiscale non è obbligatorio ma opzionale e possono adottarlo, per il momento, solo le GDO (aziende di grande distribuzione organizzata). Qualora il titolare del negozio decidesse di adottare lo scontrino non fiscale, dovrà comunicare tale decisione all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere l’esonero dall’obbligatoria osservanza dell’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.
- La modalità di trasmissione degli incassi giornalieri mediante lo scontrino non fiscale avviene in maniera più semplice rispetto che per lo scontrino fiscale, in quanto è sufficiente inviare il totale degli introiti in modalità telematica giorno per giorno all’Agenzia delle Entrate.
- Lo scontrino fiscale quando viene emesso deve riportare il numero giornaliero (ad esempio, se è il 14° scontrino emesso nella giornata, deve riportare: Sc. Fisc. N 14), mentre lo scontrino non fiscale non deve riportare il numero giornaliero bensì l’indicazione di legge, quindi si leggerà sullo scontrino non fiscale: “Scontrino non fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 429, legge 311/2004.
- Lo scontrino non fiscale deve riportare la dicitura “Conserva lo scontrino per 15 giorni”, non richiesta invece nello scontrino fiscale.
Quest’ultimo punto è motivato dal fatto che, qualora la specifica GDO volesse procedere con l’emissione degli scontrini non fiscali, la trasmissione degli incassi giornalieri deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate entro il 15° giorno che segue la scadenza del mese di riferimento, pena il pagamento di multe e il rischio di dover sospendere l’attività lavorativa per tempi variabili a seconda del tempo intercorso tra la scadenza del termine e la trasmissione dei dati.